RICORSO COLLETTIVO ALLA CORTE DEI DIRITTI DELL'UOMO CONTRO TUTTI I NUMERI CHIUSI
Il Coordinatore Nazionale dell'Unione degli
Universitari spiega la lotteria dei test d'ingresso nel programma di
approfondimento del Tg3 Lineanotte.
RICORSO COLLETTIVO ALLA CORTE DEI DIRITTI DELL'UOMO CONTRO TUTTI I NUMERI CHIUSI
Il Coordinatore Nazionale dell'Unione degli
Universitari spiega la lotteria dei test d'ingresso nel programma di
approfondimento del Tg3 Lineanotte.
A che punto siamo?
E’ vero, il 18 giugno 2008
eravamo riusciti a trasformare i vostri mandati in una vera e propria battaglia
di natura giudiziaria: il Tribunale Amministrativo del Lazio affermava, che
l’Udu e gli studenti avevano ragione, la prova dell’A/A 2007-2008 era stata
falsata.
Il TAR,
infatti, annullava il decreto ministeriale emesso ex post ed illegittimamente
al solo scopo di “convalidare” una procedura concorsuale abnorme, dichiarava
errati ben 7 ulteriori quesiti della prova, affermava che “l’assenza di
verbalizzazione della attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la
predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l’inesistenza di
quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di
quell’attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa”
ed approvò il nostro “auspicio (lodevole) di dotare il sistema italiano di un
modello funzionalmente più equo ed efficace, capace di privilegiare il merito e
l’attitudine di coloro che aspirino svolgere la professione di medico”
“caratterizzato dall’assenza di quiz preselettivi e da un sistema di accesso
iniziale aperto a tutti, almeno fino al primo anno di corso che è comune a
molte discipline del settore scientifico”.
Questa
sentenza giuridicamente innovativ,a tuttavia, è stata oggetto d’impugnazione da
parte del MIUR dinnanzi al Consiglio di Stato. Così, dopo un travagliato iter, il
7 aprile 2009, la VI sezione del Consiglio di Stato emanava una sentenza che ci
ha lasciato basiti: ad un anno e mezzo di distanza dalla presentazione del
Vostro ricorso, ed in spregio all'articolata e pregevole sentenza del TAR
Lazio, il Consiglio di Stato ha dichiarato con due righe la propria
impossibilità di esprimersi sul merito della vicenda a causa della “diversità
dei ricorrenti e dei loro motivi di ricorso”.
Una
pronuncia, questa, che, preferendo il metodo al merito, ci ferisce sia come
uomini che come professionisti, e che ci rende consci dell’impossibilità di
ricevere, dal nostro ordinamento, una risposta chiara e scevra da logiche di
“opportunità”.
Lo Studio Bonetti è con l’Università del Bene Comune
Lo Studio Bonetti è con l’Università del Bene Comune, un progetto educativo nato a seguito dei lavori del Gruppo di Lisbona, che parte dal principio che la “conoscenza è un patrimonio dell’umanità, che fa parte dei beni comuni, cosi come l’acqua è fonte di vita”.
L’UBC rappresenta una nuova opportunità per il mondo dell’educazione e un’innovazione in linea con i cambiamenti dei saperi, delle conoscenze, delle idee, delle problematiche attuali su scala locale e mondiale (“nuova globalizzazione dell’economia, esplosione dell’informazione e della comunicazione, crescita delle ineguaglianze e delle esclusioni sociali, violenze di ogni genere, “rivoluzione” delle biotecnologie: OGM e clonazione; nuove lotte contadine ed operaie nei paesi del “Sud”, deterioramento dell’ambiente, cambiamento climatico su scala planetaria”). Rovesciando la tendenza dominante di una società che si dice basata sulla conoscenza, (Knowledge based society) laddove in primis la sua economia si considera sempre di più “spinta” dalla conoscenza (Knowledge driven economy), l’UBC non vuole formare studenti “stakeholders dell’impresa educativa”, piuttosto favorire tramite la conoscenza valori umani, legati allo sviluppo dell’essere umano e del suo ambiente in toto, come primo fattore di sviluppo.
TAR LAZIO: ILLEGITTIMI I CREDITI SCOLASTICI PER L’ORA DI RELIGIONE E LA PARTECIPAZIONE “A PIENO TITOLO” AGLI SCRUTINI DA PARTE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE.
Il Tar Lazio - Sez. III^-Quater - accoglie con la sentenza n. 7076, pubblicata in questi giorni, i ricorsi presentati, a partire dal 2007, da alcuni studenti, supportati da diverse associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche, che chiedevano l'annullamento delle ordinanze ministeriali firmate dall'ex Ministro Giuseppe Fioroni e adottate durante gli esami di stato del 2007 (ord. min. n. 26/07 recante "Istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole statali e non statali - a.s. 2006/07" e ord. min. n. 30/08 recante "Istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di Stato").
Il Tribunale Amministrativo sostiene che l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti o dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni (islamica, ebrea, cristiane, di altro rito) ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in etica morale pubblica.
Inoltre sostiene anche incidenter tantum che i docenti di religione cattolica non possono partecipare "a pieno titolo" agli scrutini ed il loro insegnamento non può avere effetti sulla determinazione del credito scolastico; analoga posizione non può essere riconosciuta ai docenti delle attività didattiche formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.
L’orientamento espresso dal Tribunale Amministrativo trova fondamento in precise motivazioni che certamente saranno oggetto di un vivace dibattito asserendo che: “la religione cattolica non è una “materia scolastica” come le altre perché è un insegnamento di pregnante rilievo morale ed etico che, come tale, abbraccia quindi l’intimo profondo della persona che vi aderisce e non può essere oggetto di valutazione sul ogni ordinamento democratico moderno. In una società democratica, al cui interno convivono differenti credenze religiose, certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell’insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un’implicita promessa di vantaggi didattici, professionapiano del profitto scolastico; a tale considerazione deve essere ancorato il convincimento circa l’illegittimità della sua riconduzione all’ambito delle attività rilevanti ai fini dei crediti formativi; lo Stato, dopo avere sancito il postulato costituzionale dell'assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di pratica di qualsiasi culto “noto”, non può conferire ad una determinata confessione una posizione “dominante” -- e quindi un'indiscriminata tutela ed un'evidentissima netta poziorità – violando il pluralismo ideologico e religioso che caratterizza indefettibilmente li ed in definitiva materiali".
La sentenza 7076/2009 del TAR del Lazio fornisce così una concreta applicazione al principio supremo della laicità dello Stato nei termini in cui era stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.203/1989. Il Tribunale Amministrativo dopo aver ricordato il principio della laicità dello Stato, enunciato dalla Corte Costituzionale come “garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale" (C. Cost. n.203/89), ha precisato che “sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico” e la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento dell’insegnamento della religione cattolica deve essere assolutamente libera e in nessun modo condizionata.
In allegato la sentenza integrale del Tar del Lazio
La sentenza e la presente nota sono presenti anche sul nostro blog .
Accolta la sospensiva al Consiglio di Stato per i ricorsi individuali del corso di laurea di Odontoiatria 2008 – 2009.
Il Miur incassa un duro colpo al Consiglio di Stato e viene accolto in data 5 maggio 2009 un ricorso individuale patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti dinanzi la Sesta Sezione del Consiglio di Stato presieduta dal Dott. Claudio Tito Varrone.
A seguito della vittoria conseguita dallo Studio Bonetti era stato richiesto all’Avvocatura dello Stato, che rappresentava Miur ed Università, di correggere un errore materiale della ordinanza che non permetteva alla studentessa la regolare iscrizione. Nonostante da parte dell’Avvocatura non vi sia stata adesione per la correzione materiale, lo Studio Avv. Michele Bonetti & Partners ha nuovamente assistito la ricorrente ottenendo conferma delle proprie ragioni in data 21 luglio 2009 nella adunanza presieduta dal Presidente Giuseppe Barbagallo.
Accolta la sospensiva al Consiglio di Stato per i ricorsi individuali del corso di laurea di Odontoiatria 2008 – 2009.
Il Miur incassa un duro colpo al Consiglio di Stato e viene accolto in data 5 maggio 2009 un ricorso individuale patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti dinanzi la Sesta Sezione del Consiglio di Stato presieduta dal Dott. Claudio Tito Varrone.
A seguito della vittoria conseguita dallo Studio Bonetti era stato richiesto all’Avvocatura dello Stato, che rappresentava Miur ed Università, di correggere un errore materiale della ordinanza che non permetteva alla studentessa la regolare iscrizione. Nonostante da parte dell’Avvocatura non vi sia stata adesione per la correzione materiale, lo Studio Avv. Michele Bonetti & Partners ha nuovamente assistito la ricorrente ottenendo conferma delle proprie ragioni in data 21 luglio 2009 nella adunanza presieduta dal Presidente Giuseppe Barbagallo.
La vittoria è un precedente importantissimo perché concerne i corsi di laurea 2008 – 2009 di odontoiatria ove vi era una domanda che il Miur aveva ritenuto di annullare, ma che la Magistratura ritiene valida e da computare. Pertanto le graduatorie stabilite dal Miur non sono esatte e molti studenti non ammessi hanno perso un anno ingiustamente senza poter dimostrare il loro reale valore e senza poter studiare.
Ancora una volta lo Studio Bonetti & Partners mette in discussione il sistema del numero chiuso come un sistema realmente non meritocratico e casuale e soprattutto riesce a far studiare gli studenti anche nei corsi più restrittivi. Oggi la studentessa ricorrente può regolarmente studiare nei corsi di odontoiatria a numero chiuso.
Si allega l’ordinanza del Consiglio di Stato del 5 maggio 2009 e il provvedimento di correzione del Consiglio di Stato del 21 luglio 2009.
Si ringraziano i Colleghi Santi Delia e Paolo Verduci per il loro vittorioso primo grado.
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