Il primo obiettivo è ottenere un provvedimento prima del 6 agosto che consenta la presentazione della domanda per ricorsi individuali che aderiranno entro il 3 agosto 2020.
Un comma di una Legge finanziaria vecchia di 19 anni, viene rispolverato per escludere dalla partecipazione ai prossimi concorsi per l’accesso alle specializzazioni mediche.
Chi è iscritto al corso di formazione triennale di Medicina generale, magari al primo anno e con corso non ancora iniziato (si inizierà il 26 settembre ma le graduatorie sono vigenti dal mese di marzo 2020), da quest’anno, non potrà partecipare neanche alla prova di ammissione per l’accesso alle specializzazioni.
Non potrà, dunque, come avveniva in passato, partecipare alla prova e, solo in caso di ammissione, valutare se abbandonare definitivamente il corso seguito di MMG per optare per quello di SSM, ma dovrà rinunciarvi preventivamente, con il rischio di perdere quanto sin’ora fatto a MMG e di non ottenere l’auspicato accesso.
Il nuovo Regolamento, pubblicato il 23 luglio in Gazzetta Ufficiale, conferma tale nuova previsione anche in quanto, in sede consultiva sul testo, il Consiglio di Stato aveva provveduto a scrivere, esso stesso, il testo attualmente vigente. In quella sede il Ministero aveva spiegato alla Sezione consultiva che il nuovo intervento sarebbe stato animato da una “mera esigenza di chiarezza del testo regolamentare”, e non all’innovazione della disciplina.
Ciò che è venuto fuori, al contrario, è che dopo 19 anni dall’introduzione dell’incompatibilità prevista all’art. 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, l’oscurità di quel testo, viene oggi interpretato all’opposto di quanto lo sia stato in passato.
E’ pacifico, difatti, che in questo ventennio tanto il corsista di MMG, quanto quello di SSM già frequentante altra scuola, ben potessero partecipare alle nuove prove e, se superate, scegliere di optare per la nuova scuola o continuare con la precedente. Oggi, al contrario, quell’interpretazione viene ribaltata e la norma usata per sostenere la legittima possibilità di sostenere l’esame di accesso alle SSM, serve a giustificare l’opposto.
Paradossalmente, tuttavia, tale preclusione non è estesa (come sostiene la stessa norma del 2001) anche per escludere i corsisti di SSM che mirano a partecipare al concorso per provare ad ottenere una nuova scuola o sede.
Anche la nuova disciplina sulla valutazione dei titoli, ci appare illegittima in quanto esclude dalla valutazione taluni titoli sol perchè in possesso di un candidato (già dipendenti del SSN e delle strutture accreditate) rispetto ad un altro. In tal senso la previsione è di Legge (16 luglio 2020, n. 76) ragion per cui dovrà sollevarsi questione di costituzionalità.
La nuova Regolamentazione, oltre a pregiudicare migliaia di giovani che avevano programmato le proprie scelte sulla base di un diverso assetto normativo (che è fonte primaria), è a nostro modo di vedere platealmente illogico ed illegittimo e verrà perseguito innanzi al TAR chiedendone l’annullamento al fine di consentire a tutti i giovani medici di partecipare alle prove.