
Il Consiglio di Stato si esprime in data 5 agosto 2020 sulla clausola escludente per mancata conferma di interesse nelle graduatorie dei concorsi universitari a numero chiuso.
Il Ministero dell’Università, da alcuni anni, aveva introdotto nel bando per l’accesso alla facoltà a numero chiuso, quali Medicina, Odontoiatria, Veterinaria ecc., una norma che impone ai candidati di effettuare una periodica conferma di interesse alla permanenza nella relativa graduatoria: la conseguenza della mancata apposizione del “click” nel giorno prestabilito comporterebbe, sempre secondo il MIUR, la decadenza definitiva e l’esclusione dagli scorrimenti e ripescaggi.
L’UDU - Unione degli Universitari, sin da subito, aveva percepito la portata di tale previsione e le possibili conseguenze lesive per i candidati, soprattutto se si considera che gli scorrimenti possono proseguire per anni e non vi era, almeno inizialmente, alcuna “valvola” di garanzia per candidati che incolpevolmente non avessero potuto eseguire l’adempimento richiesto.
Sulla scorta di tali necessità, all’interno del bando per i test dell’anno 2019/2020 è stata inserita un’ulteriore norma che disciplina, per l’appunto, i casi di decadenza per mancata apposizione della conferma di interesse, nei casi di grave impedimento per motivi eccezionali o di salute.
Il Supremo Organo della Giustizia Amministrativa, nell’ottica massimamente garantista che più volte ha dimostrato nei confronti dei giovani studenti, ha pubblicato un’Ordinanza cautelare ove ha ribadito che la formalità imposta dal MIUR sulla conferma di interesse non può superare le motivazioni di salute dedotte dal candidato e che gli hanno impedito di eseguire la predetta conferma.
Il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, dispone nel merito della vicenda in esame “Considerato che il bando relativo alle modalità di ammissione a.a. 2019-20 ai Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia approvato con D.R. n. 1974 dell’Università La Sapienza, ammette la giustificazione della mancata conferma, tra l’altro, per infortunio e/o malattia tale da aver determinato per il candidato l'impossibilità di procedere con la manifestazione dell'interesse entro i termini precedentemente esplicitati, purché risulti da certificazione medica rilasciata dal medico di base o dalla ASL territorialmente competente o da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il S.S.R. ed attesti la presenza di un infortunio e/o malattia con effetto temporaneamente inabilitante; Rilevato che la certificazione medica esibita dall’interessato rientra esattamente nell’ipotesi di cui al bando cit., con conseguente fondatezza dell’istanza di reinserimento in graduatoria; Considerato che, a fronte degli scorrimenti in atto e del punteggio predetto, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare”.
La conseguenza è l’accoglimento del ricorso con conseguente immediato reinserimento del ricorrente nella graduatoria da cui era stato illegittimamente escluso.
La pronuncia appena esaminata pone un interessante spunto di riflessione: secondo la Giurisprudenza amministrativa che si sta formando sul tema, si deve ritenere che le motivazioni mediche certificate da strutture e professionisti accreditati addotte dai ricorrenti siano insindacabili nel merito da parte dell’Amministrazione, la quale deve procedere in tempi rapidi ad ammettere i candidati nella graduatoria, senza che ciò possa costituire un’illegittima preclusione dei diritti allo studio e alla formazione degli aspiranti studenti.
Secondo l’Avv. Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti&Delia patrocinatore del ricorso, “la statuizione del Consiglio di Stato è più che giusta e legittima, dal momento che l’allegazione da parte del ricorrente di documentazione medica a supporto delle motivazioni sarebbe idonea al reinserimento in graduatoria, risultando illegittimo l’eventuale silenzio o rifiuto amministrativo”.
Non può non rilevarsi, infine, come nel prossimo concorso bandito con recente decreto ministeriale, il Ministero dell’Università stesso abbia deciso di eliminare la norma che garantisce il reinserimento in graduatoria a causa di eventi eccezionali. Difatti, non senza tratti di contraddizione e da valutare nelle opportune sedi, gli Uffici ministeriali hanno deciso di demandare tali fasi procedimentali sulla conferma di interesse ai TAR e al Consiglio di Stato, “imponendo” ai candidati di ricorrere ogni volta in giudizio per far valere le proprie ragioni nei confronti della comminata decadenza, anche quando si versi in casistiche medicalmente accertabili e riscontrabili in via stragiudiziale.