I codici che dovevano salvaguardare l’anonimato delle prove erano di 3 soli numeri. Facilmente memorizzabili per tutti, finanche per i Commissari.
Il TAR Lazio, con un’articolata sentenza, ha accolto il ricorso degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, names founders di Bonetti & Delia, disponendo la ripetizione del concorso per l’assunzione di dirigenti, settore tecnico, presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Il caso era relativo ad un concorso che prevedeva il superamento di una serie di prove da parte dei candidati, all’esito delle quali la Commissione avrebbe individuato 15 dirigenti a cui affidare le chiavi dell’Agenzia pubblica che in Italia ha il compito di assicurare la sicurezza di strade e. Durante lo svolgimento delle stesse doveva essere assicurato oltre ad un congruo giudizio alle prove, anche l’anonimato a tutela dell’imparzialità della valutazione tecnico-discrezionale condotta dalla Commissione.
Secondo il TAR, in aderenza alle tesi degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, nell’analisi dello svolgimento delle prove “essendo state consegnate ai candidati e apposte sul compito etichette adesive recanti un codice numerico di 6 cifre, di cui solo 3 caratterizzanti”, quest’ultimo “ben avrebbe potuto essere memorizzato e comunicato, anche successivamente, ai membri della commissione”, violando, così dunque, la garanzia dell’anonimato.
“Questa concreta modalità di svolgimento della prova scritta, unita alla circostanza che le prove non sono state oggetto di una correzione automatizzata e vincolata ma l’attribuzione dei punteggi è stata effettuata dalla commissione esaminatrice secondo valutazioni discrezionali, ha determinato la violazione del principio dell’anonimato e il conseguente pregiudizio all’imparzialità e alla parità di trattamento”. “Nel contesto di una procedura caratterizzata dalla redazione di prove oggetto di valutazione tecnico-discrezionale, “la violazione del principio dell’anonimato si realizza anche attraverso condotte o comportamenti astrattamente idonee a porre in pericolo il principio di imparzialità della procedura concorsuale, (…) il che significa che non è necessario accertare se la violazione dell’anonimato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la messa in pericolo dell’obiettivo tutelato (l’imparzialità delle valutazioni, come si è rilevato)”.
Alla luce di quanto appena esposto dal TAR Lazio, le modalità di svolgimento delle prove scritte risultanti agli atti appaiono idonee a pregiudicare la tutela dell’anonimato, rendendo possibile l’associazione tra il codice recato sulle prove e l’identità del singolo candidato.
Il giudice quindi ha annullato la procedura concorsuale svoltasi e la graduatoria finale, imponendo la ripetizione della stessa con conseguente modifica della Commissione esaminatrice.