
Il TAR del Lazio, con sentenza, ha accolto il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Bonetti & Delia, proposto da una candidata al concorso nazionale per l’accesso ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l’anno accademico 2023/2024.
La ricorrente si era trovata in posizione di “prenotata” all’atto dell’ultimo scorrimento utile, precedente alla pubblicazione della sentenza n. 863/2024 dello stesso TAR, con la quale era stato disposto l’annullamento della procedura concorsuale, fatta salva la validità delle immatricolazioni già perfezionate o in corso di perfezionamento. In attuazione di tale sentenza, il Ministero dell’Università e del Merito aveva emanato una nota in data 18 gennaio 2024, imponendo ai candidati in posizione di prenotazione l’onere di procedere all’immatricolazione per non decadere dalla graduatoria nazionale. La ricorrente, in ossequio a tale indicazione, si era quindi immatricolata presso un Ateneo meno ambito, al solo fine di non perdere la posizione acquisita.
Tuttavia, dopo la sospensione degli effetti della sentenza da parte del Consiglio di Stato, il Ministero ha riaperto gli scorrimenti, escludendo dalla procedura proprio quei candidati che, come la ricorrente, si erano immatricolati in via cautelativa, sulla base della posizione di prenotazione. Di contro, sono stati riammessi candidati decaduti che non avevano proceduto all’immatricolazione, assegnandoli anche a sedi più ambite pur in presenza di punteggi inferiori.
Il TAR ha ritenuto tale comportamento dell’Amministrazione del tutto illegittimo, evidenziando come si sia determinata un’irragionevole e immotivata disparità di trattamento. I candidati che avevano agito conformemente alle indicazioni ministeriali sono stati penalizzati rispetto a coloro che, avendo rinunciato o non avendo avuto la possibilità di immatricolarsi, si sono poi ritrovati in una posizione di vantaggio. Secondo il Collegio, si tratta di una violazione manifesta dei principi di eguaglianza sostanziale e di merito, con un trattamento deteriore nei confronti di chi aveva invece seguito una condotta diligente e conforme alle prescrizioni amministrative.
Particolarmente rilevante è anche il chiarimento fornito dal TAR in merito alla portata lesiva della nota ministeriale del 18 gennaio 2024: la lesione si è concretizzata solo con la successiva nota di aprile, con cui il Ministero ha ritenuto definitive le immatricolazioni effettuate dai “prenotati”, escludendoli così da ogni possibilità di successivo scorrimento. Inoltre, la ricorrente ha positivamente superato la prova di resistenza, dimostrando, tramite documenti, che il suo punteggio era superiore a quello dell’ultimo candidato immatricolato presso l’Ateneo di preferenza.
Neppure la natura esecutiva degli atti ministeriali adottati in attuazione dell’ordinanza d’appello ha potuto giustificare l’esclusione della ricorrente, poiché – secondo il TAR – il vincolo giudiziale non impediva all’Amministrazione di operare scelte rispettose della legalità nei margini non direttamente coperti dalla decisione giurisdizionale.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha quindi disposto la conferma dell’immatricolazione della ricorrente presso l’Ateneo ambito, sciogliendo la riserva disposta in via cautelare.
Questa decisione si inserisce nel più ampio filone di contenziosi che coinvolgono la gestione ministeriale degli scorrimenti successivi alle decisioni giurisdizionali, contribuendo a chiarire i limiti dell’esercizio del potere amministrativo in sede di esecuzione, e riaffermando l’obbligo di parità di trattamento tra candidati in situazioni analoghe, anche in contesti segnati da forte incertezza normativa e giurisprudenziale.