Con due sentenze una del 27 ottobre e una del 30 ottobre 2023, il TAR del Lazio ha accolto i ricorsi patrocinati da Bonetti & Delia Studio Legale avverso la mancata aggiudicazione di una procedura di appalto da oltre 5 milioni di euro suddivisi in 5 lotti.
In particolare, la società agiva avverso la mancata attribuzione di ben 20 punti nella valutazione tecnica in ragione di un asserita carenza di allegazione nella compilazione della documentazione di gara e dell’offerta tecnica. Tale illegittima decurtazione, impediva alla società di vedersi aggiudicare due dei lotti a gara. Si trattava, in particolare, di dichiarazioni richiamate dal D.M. sui criteri minimi ambientali ma che hanno la natura, a differenza di talune altre provenienti da terzi e inerenti anche prove di laboratorio o altre attestazioni rinvenibili aliunde, di mere dichiarazioni di scienza che la stessa partecipante ha l’onere di esporre.
Lo studio legale, pertanto impugnava sia la mancata attribuzione del punteggio tecnico in capo alla ricorrente, sia l’aggiudicazione in favore delle società controinteressate, invocando il principio di proporzionalità, inteso nella specifica materia degli appalti pubblici come ragionevole equilibrio tra mezzi utilizzati e fini perseguiti e del divieto di aggravio del procedimento nonché la mancata attivazione del soccorso procedimentale e istruttorio, stante il fatto che, nella specie, la mera dichiarazione di scienza era già ricavabile dal resto della documentazione di gara.
Il TAR, sposando interamente la tesi proposta dall’Avvocato Bonetti ha affermato che “trattandosi invero, ad avviso del Collegio, non di un’integrazione dell’offerta tecnica ma di una mera superfetazione di quanto già precedentemente dichiarato dalla ricorrente nella suddetta offerta, essendo nella stessa presenti tutti gli elementi essenziali ai fini dell’assunzione del suddetto impegno di garanzia, trattandosi infatti di una garanzia prestata dallo stesso operatore economico – come emerge dalla documentazione presentata da altro concorrente – e non da un soggetto terzo. Tale ulteriore dichiarazione – così come compilata dagli altri operatori concorrenti – risulta infatti limitarsi a dare conferma della suddetta garanzia aggiungendo soltanto il nominativo e i recapiti del soggetto referente. Come infatti correttamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, trattandosi, nel caso di specie, di una garanzia aggiuntiva rispetto a quella già in atti, appare illogico pretendere un’ulteriore dichiarazione specifica per un’estensione di garanzia i cui contenuti erano tutti già desumibili all’interno dell’offerta tecnica“.
Nel caso che ci occupa, l’omissione della documentazione, secondo il TAR non configurandosi come un elemento afferente al contenuto sostanziale dell’offerta tecnica, bensì di una mera riproposizione di quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione, non incontra i limiti normativi per l’attivazione del soccorso istruttorio consistenti nel divieto di violare il principio della par condicio tra concorrenti.