
La ricorrente partecipava al test per l’ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, ma dopo la pubblicazione dei risultati si vedeva attribuire il punteggio di 0,10.
A seguito di accesso agli atti la candidati si rendeva conto che il test attribuitole non era quello da lei svolto, in quanto la grafia presente sulla c.d. minuta non era a lei riconducibile.
A seguito di un secondo accesso agli atti, la studentessa acquisiva tutte le minute dei soggetti che avevano svolto il test preselettivo nella sua stessa aula e rintracciava il proprio compito.
I due compiti venivano sottoposti a perizia calligrafica giurata, ma il TAR Lazio, investito in primo grado della questione, rigettava il ricorso presentato rilevando che la ricorrente al momento della sottoscrizione della scheda anagrafica avesse riconosciuto come propria la stessa e che fosse determinante per la paternità del test la coincidenza tra i codici presenti sulla griglia delle risposte e sul foglio delle domande.
Alcuna rilevanza veniva concessa alle due perizie calligrafiche depositate in atti che attestavano come il test realmente svolto dalla studentessa
Il Consiglio di Stato con una recente ordinanza riformava la decisione cautelare del TAR Lazio statuendo: “Rilevato che l’appellante allega due perizie calligrafiche giurate recanti un principio di prova circa lo scambio del proprio elaborato che le avrebbe altrimenti consentito di accedere alla facoltà di medicina richiesta e che lo stesso bassissimo punteggio conseguito dalla ricorrente (0.10) costituisce un ulteriore indice di una non corrispondenza dell’elaborato … almeno ai fini della presente fase cautelare, il dato fattuale indicato deve prevalere sulle considerazioni formali del giudice di primo grado”.
Il Consiglio di Stato fa prevalere una interpretazione del tutto garantista: “Valutato altresì che, nella ponderazione fra i diversi interessi propria della medesima fase cautelare, rispetto al potenziale non corretto funzionamento di uno strumento di mera preselezione reso necessario dalle attuali condizioni del sistema formativo deve prevalere il diritto allo studio sancito dalla costituzione secondo criteri di capacità e meritevolezza, criteri che nella fattispecie considerata non appaiono contraddetti dal curriculum scolastico dell’appellante”.