In data 16 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n.131 che introduce disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Il decreto-legge consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. Tra le altre il decreto interviene sull’infrazione n. 2014/24231, con la quale l’Unione Europea ha reputato non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio; direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale italiana non era tale da prevenire e sanzionare adeguatamente i casi di abuso di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Prima dell’intervento l’art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
L’articolo 11 del decreto Salva infrazioni (settore privato) ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”.
Allo stesso tempo è stato abrogato il terzo comma dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.
Si è poi proceduto anche con la modifica dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nella p.a.:
- All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
Ad oggi quindi tutti i precari della P.A. vedono aumentata, sino a 24 mensilità, l’indennità risarcitoria per la illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.
Per ogni informazione e chiarimento in merito potrete scrivere al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. in ogni caso in data 15 ottobre ore 19.15 si terrà una riunione on line con l’Avv. Michele Bonetti utilizzando il seguente link
Oltretutto in allegato alla presente vi è la nostra informativa con le modalità di adesione ai ricorsi.