
TAR LAZIO annulla bando Guardia di Finanza: la divisa maschile copre sempre il polpaccio. No all’esclusione se il tatuaggio è in quella parte del corpo visibile solo per le allieve.
Il TAR del Lazio, ha accolto la tesi proposta dallo Studio Legale Bonetti & Delia in tema di esclusione dai concorsi per l’accesso all’Arma.
In particolare, con sentenza n. 10840 dell’1 agosto 2022, la IV Sezione, ha integralmente accolto, il ricorso proposto da un aspirante finanziere, valutato come non idoneo in sede di accertamenti psico-fisici a causa della presenza di due tatuaggi in zona sovramalleoalare, e dunque coperta da uniforme.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha ritenuto come contraria al tenore del quadro normativo di riferimento l’interpretazione, del bando, fatta propria dall’Amministrazione, circa l’automatica esclusione di tutti quei candidati con tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti involontarie nella zona sovra malleolare.
Tale area del corpo, difatti, pur espressamente indicata dal bando come escludente in ipotesi di presenza di tatuaggi, per i candidati di sesso maschile risulta sempre coperta, rendendo, secondo l’Avvocato Michele Bonetti, name founder di Bonetti & Delia, illegittima la prescrizione. Dello stesso avviso è stato il T.A.R. “Siffatta interpretazione si pone, invero, in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si limita ad imporre un aspetto esteriore del militare decoroso – tale consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti. Conseguentemente l’ultima parte della già citata disposizione del bando deve essere interpretata come meramente esemplificativa dei criteri dalla legge stabiliti senza che la stessa possa ritenersi introduttiva – in spregio al principio del favor partecipationis – di nuovi criteri restrittivi dalla stessa non previsti, idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell’espetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza”.
Il Tribunale amministrativo, inoltre, ha condiviso la tesi dell’aspirante militare secondo cui è ben possibile agire innanzi al TAR dopo l’esclusione non dovendo, previamente, impugnare il bando di concorso. “L’immediata impugnabilità del bando – presupposto della dedotta anticipata decorrenza dei termini – deve necessariamente presuppore una assoluta chiarezza ed univocità del contenuto precettivo del bando tale da non richiedere alcuna ulteriore attività interpretativa (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2010, n. 4437; Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 256), non configurabile nel caso di specie.
Si rileva, infatti, come la predetta disposizione del bando – in ossequio alla quale“…saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: (…) sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli)”, non appare immediatamente escludente, come erroneamente sostenuto dalla difesa erariale in quanto meramente esemplificativa dei casi in cui i tatuaggi – previa valutazione in concreto della attitudine deturpante.–- possono apparire visibili e idonei ad arrecare un nocumento alla dignità e ai valori del Corpo”.