Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento con cui Roma Capitale aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile, ribadendo che l’assenza della prova dell’invio della raccomandata informativa rende nulla la notifica e invalido l’intero procedimento sanzionatorio che su di essa si fonda.
La vicenda trae origine da un ordine di demolizione emanato nel 2019 da Roma Capitale nei confronti di una ditta individuale, accusata di aver realizzato opere edilizie abusive.
L’Amministrazione, ritenendo che l’ordine non fosse stato eseguito, aveva successivamente disposto, con un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, l’immissione nel possesso dell’immobile e delle aree interessate, oltre a una sanzione pecuniaria di 20.000 euro.
Il titolare dell’attività contestava la legittimità di tale acquisizione, sostenendo che l’ordinanza di demolizione non fosse mai stata notificata e che, quindi, non potesse essergli imputata alcuna “inottemperanza”; il destinatario non aveva mai ricevuto effettiva conoscenza dell’ordine di demolizione che costituiva il presupposto dell’intera procedura sanzionatoria.
Il TAR Lazio, in primo grado, aveva ritenuto regolare la notifica eseguita nei confronti della ditta individuale, sostenendo che non vi fosse differenza sostanziale tra la persona fisica e la ditta stessa.
L’Avv. Michele Bonetti, intervenuto nel mandato nel procedimento dinanzi al Consiglio di Stato, ha insistito nell’affermare l’irregolarità della notifica e la violazione dei principali principi che devono regolare il procedimenti amministrativo. I Giudici di Palazzo Spada hanno, dunque, accolto la tesi difensiva presentata in appello affermando che senza la prova dell’invio e del perfezionamento della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c., la notifica è inesistente o comunque nulla.
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione e dello stesso Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. V, 20 marzo 2025, n. 2287), ribadendo che la raccomandata informativa non è un mero adempimento formale, ma un passaggio essenziale per garantire il diritto di difesa del destinatario. Nel caso di specie, Roma Capitale non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto invio né, tantomeno, della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
Da ciò deriva che l’ordinanza di demolizione non è mai stata validamente portata a conoscenza dell’interessato, e quindi non poteva decorrere alcun termine per l’adempimento o per la successiva applicazione di sanzioni per l’inottemperanza. Mancando questo presupposto indefettibile, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento comunale, riconoscendo che non era legittimo irrogare la sanzione e disporre l’acquisizione del bene.
“È una vittoria che riafferma il principio di legalità e di tutela effettiva del diritto di difesa” - afferma l’Avv. Michele Bonetti che ha patrocinato la causa - “Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato sia stato realmente posto in condizione di conoscere l’atto presupposto”.
Il provvedimento in analisi rappresenta un precedente significativo e un ulteriore passo avanti nella tutela dei cittadini contro gli effetti di notifiche irregolari o carenti, ricordando che la forma è sostanza quando in gioco vi sono diritti fondamentali.