La sentenza n. 5653/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pubblicata il 12 gennaio 2026, si colloca con particolare autorevolezza nel solco della giurisprudenza in materia di procedure selettive pubbliche, offrendo un contributo di notevole rilievo sistematico sul tema dell’obbligo di motivazione e sui limiti intrinseci della discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici.
Il decisum, che ha condotto all’annullamento di una procedura selettiva indetta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ribadisce con chiarezza e fermezza un principio cardine del diritto amministrativo: la legittimità del punteggio numerico quale forma sintetica di motivazione è subordinata, in modo imprescindibile, alla preventiva e puntuale definizione dei criteri valutativi.
La pronuncia assume così una funzione non meramente applicativa, ma ricostruttiva e rafforzativa dei presupposti di legittimità dell’azione amministrativa, riaffermando il ruolo centrale dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
La vicenda trae origine da una procedura selettiva per il conferimento di 35 incarichi di lavoro autonomo per esperti di elevata qualificazione, bandita dal Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
La ricorrente, candidata per il profilo di Esperto amministrativo/contabile (codice 02), si collocava in posizione non utile (n. 40) e impugnava gli atti della procedura, deducendo la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché una grave carenza motivazionale delle valutazioni operate dalla commissione.
Le doglianze si concentravano, in particolare, su due segmenti fondamentali della procedura valutativa.
La ricorrente censurava l’assoluta incomprensibilità del punteggio di 8/20 attribuito alle cosiddette “adeguate attitudini”, intese come caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.
A fronte di una valutazione pressoché massima dell’esperienza professionale pregressa (19/20), maturata in oltre vent’anni di attività in ruoli analoghi, l’attribuzione di un punteggio così contenuto in un’area valutativa contigua e funzionalmente collegata appariva illogica, contraddittoria e priva di qualsivoglia base esplicativa.
La mancanza di una griglia di valutazione, di indicatori o di parametri predeterminati rendeva il giudizio non solo non condivisibile, ma radicalmente non intellegibile, impedendo al candidato di comprendere le ragioni della valutazione e al giudice di ricostruire il percorso logico seguito dalla commissione.
Analoghe censure venivano sollevate in relazione al colloquio orale, per il quale risultavano del tutto assenti criteri preventivi di valutazione. La commissione si era limitata a esprimere giudizi standardizzati, identici per più candidati, omettendo altresì la verbalizzazione di elementi essenziali quali la durata della prova e i contenuti effettivamente trattati.
Anche sotto tale profilo, la procedura si presentava connotata da opacità e approssimazione, in aperta violazione dei principi di trasparenza e tracciabilità dell’azione amministrativa.
Il Collegio, dopo aver respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione, ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, relativo alla valutazione delle “adeguate attitudini”.
Il cuore argomentativo della decisione risiede nella riaffermazione di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il voto numerico può costituire una forma sintetica ma sufficiente di motivazione, in ossequio ai principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
Tuttavia – e qui si innesta il profilo decisivo – tale sufficienza non è mai incondizionata.
Come puntualmente chiarito dal TAR Lazio, richiamando anche precedenti di rango costituzionale e amministrativo, il punteggio numerico è idoneo ad assolvere l’obbligo motivazionale solo se preceduto dalla fissazione di criteri di massima e parametri oggettivi, idonei a fungere da raccordo tra il dato numerico e il giudizio tecnico sottostante.
La funzione della predeterminazione criteriale è duplice e imprescindibile:
-
consente al candidato di comprendere le ragioni della valutazione subita;
-
permette al giudice di esercitare un controllo effettivo sulla logicità, coerenza e non arbitrarietà dell’operato amministrativo.
In assenza di tale cornice, il punteggio numerico perde la sua funzione motivazionale e si riduce a una mera espressione opaca del potere discrezionale, sottratta a qualsiasi verifica esterna.
Particolarmente significativa è la severa censura rivolta dal TAR alla linea difensiva dell’Amministrazione, la quale aveva sostenuto che la valutazione delle attitudini, in quanto fondata sulla percezione soggettiva dei commissari, non potesse essere imbrigliata in griglie o criteri precostituiti.
Il Collegio ribalta radicalmente tale impostazione, osservando come essa equivalga, in realtà, a consegnare un intero segmento valutativo all’assoluto arbitrio della commissione, svuotando di contenuto i principi di imparzialità e trasparenza e rendendo il giudizio del tutto inintelligibile.
Proprio la natura “sensibile” e potenzialmente discrezionale della valutazione attitudinale impone, secondo il TAR, un maggiore rigore nella predeterminazione dei criteri, non già una loro elusione.
A ciò si aggiunge l’evidente illogicità del marcato divario tra l’eccellente valutazione dell’esperienza professionale e la scarsa valutazione dell’attitudine a ricoprire l’incarico, contraddizione che avrebbe richiesto uno sforzo motivazionale particolarmente puntuale e che, invece, risultava del tutto assente.
La sentenza n. 5653/2025 del TAR Lazio si pone in linea di continuità con i più solidi principi in materia di procedure concorsuali, ma ne rafforza sensibilmente la portata applicativa. Essa costituisce un chiaro monito per le Amministrazioni a non abusare dello strumento del punteggio numerico, il quale può essere legittimamente utilizzato solo come sintesi finale di un percorso valutativo strutturato, trasparente e verificabile ex ante.
L’obbligo di predeterminazione dei criteri non si configura come un mero adempimento formale, bensì come una garanzia sostanziale a presidio dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, a tutela sia delle aspettative dei candidati sia dell’interesse pubblico all’individuazione dei soggetti più meritevoli.
Sotto questo profilo, la pronuncia assume anche una valenza chiaramente innovativa, poiché afferma in modo netto che neppure le valutazioni attitudinali, motivazionali o relazionali possono sottrarsi a regole, parametri e criteri predeterminati. La discrezionalità tecnica viene così ricondotta entro i suoi confini fisiologici, ribadendo che essa non può mai degenerare in arbitrio.
La sentenza segna, dunque, un’evoluzione significativa del paradigma della trasparenza valutativa, adattandolo alle moderne procedure selettive fondate su competenze “soft” e profili altamente qualificati, e rafforzando in modo decisivo la tutela del merito e la legalità dell’azione amministrativa.