
È nota la vicenda degli insegnanti abilitati e specializzati all’estero che, in attesa di riconoscimento del titolo, fino ad ora non hanno potuto insegnare da I fascia delle GPS in quanto espressamente esclusi dalle convocazioni a causa di una clausola contenuta nell’OM 112/2022 (https://www.avvocatomichelebonetti.it/titoli-esteri/riconoscimento-titoli-scuola/titoli-esteri-vittoria-al-cds-sui-ricorsi-per-la-rimozione-della-riserva-nella-i-fascia-gps-la-giurisdizione-e-del-g-a).
Il Ministero aveva annunciato di voler porre rimedio alla vicenda tuttavia, con il D.L. n. 44 pubblicato in GU il 22 aprile 2022, ha previsto l’inserimento di tali docenti in appositi elenchi aggiuntivi, disponendone l’assunzione solo qualora la graduatoria dei soggetti senza riserva sia esaurita e senza tenere conto del punteggio da questi maturati. Ciò vuol dire che insegnanti con punteggi altissimi, saranno scavalcati nelle convocazioni e nelle nomine in ruolo, da insegnanti con punteggi inferiori, per il solo fatto di attendere il riconoscimento del titolo conseguito all’estero.
Tale determinazione è evidentemente contraria al principio meritocratico nonché ai principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, di recente espressasi sui titoli esteri (https://www.avvocatomichelebonetti.it/notizie/plenaria-consiglio-di-stato-ministero-condannato-a-valutare-i-titoli-di-abilitazione-comunitari-per-gli-insegnanti).
Con il citato D.L., peraltro, il Governo ha deciso di promuovere, per il 2023/2024, le nomine in ruolo da GPS prima fascia sul sostegno per i posti che residuano dopo le assunzioni effettuate da tutte le altre graduatorie (GAE e GM), circostanza che aggrava maggiormente la posizione degli insegnanti oggi in attesa di riconoscimento del titolo.
Il D.L., difatti, precisa espressamente che gli insegnanti abilitati e/o specializzati all’estero possano stipulare solo contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, precisando altresì all’art. 5, comma 16, che costoro non potranno partecipare alla procedura assunzionale straordinaria.
Il predetto Decreto è illegittimo, in quanto la disposizione sull’inserimento “in coda” degli insegnati in graduatoria con riserva, è discriminatoria e contraddittoria poiché garantisce loro un diritto all’assunzione “diminuito”, oltre ad essere posta in violazione dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria dello scorso dicembre tanto da richiedere, qualora allo stesso non si desse un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’intervento della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea.
“Alla luce dell’intervento del Governo, il Decreto n. 51/2023 e la presupposta O.M. n. 112/2022, rimangono lesivi per tutti gli insegnanti abilitati e specializzati all’estero in attesa del riconoscimento del titolo” commenta l’Avv. Michele Bonetti main founder dello studio legale Bonetti & Delia “I predetti atti dovranno essere impugnati dinanzi al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto n. 51/2023 del 17 marzo 2023 [pubblicato in data 11 aprile 2023] e, nel caso in cui non dovesse essere adottata un’interpretazione costituzionalmente orientata, siamo pronti a richiedere la rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia”.
Ricordiamo, a tal proposito che il Consiglio di Stato con sentenza del 14 aprile 2023 dichiarava, per la prima volta, la giurisdizione del giudice Amministrativo in relazione al contenzioso per la rimozione della “riserva” nella I fascia GPS per gli insegnanti con titoli esteri ancora in attesa di riconoscimento (https://www.avvocatomichelebonetti.it/titoli-esteri/riconoscimento-titoli-scuola/titoli-esteri-vittoria-al-cds-sui-ricorsi-per-la-rimozione-della-riserva-nella-i-fascia-gps-la-giurisdizione-e-del-g-a).
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