Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 settembre 2026, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Bonetti, accertando il carattere discriminatorio della condotta di Roma Capitale nei confronti di un minore con disabilità, al quale era stata garantita un’assistenza alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) significativamente inferiore rispetto al fabbisogno individuato nel PEI. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa. La decisione definisce nel merito una vicenda già oggetto di ordinanza cautelare, per cui in relazione all’anno scolastico 2025/2026, il GLO aveva individuato nel PEI la necessità di garantire al minore un certo numero di ore settimanali di assistenza CAA. Roma Capitale aveva invece inizialmente assegnato un budget corrispondente a circa un quarto del monte ore necessario. Il servizio veniva poi attivato dopo mesi dall’inizio delle attività didattica e comunque per un monte ore del tutto insufficiente. Particolare rilievo assume la valutazione svolta dal giudice sulla funzione della CAA nel caso concreto. Il PEI evidenziava, infatti, come proprio la comunicazione costituisse una delle principali aree di criticità del minore. Il Tribunale ha quindi chiarito che, pur essendo distinto dall’attività didattica in senso stretto, il servizio CAA è “strettamente funzionale ad assicurare al minore la piena partecipazione all’attività didattica”. Né la presenza dell’insegnante di sostegno e dell’operatore OEPAC può sostituire l’intervento del personale specificamente dedicato alla CAA. Quanto ai limiti finanziari richiamati dall’Amministrazione, il Tribunale ha precisato che le risorse disponibili possono assumere rilievo nella concreta organizzazione del servizio, ma non possono tradursi in una automatica compressione dell’assistenza necessaria. Nel caso esaminato, al netto di produzione di prove dell’impossibilità a ricorrere ad ulteriori risorse da parte dell’Amministrazione resistente, il mero richiamo al budget disponibile non è stato quindi ritenuto sufficiente a giustificare la significativa riduzione dell’assistenza. Il Tribunale ha pertanto accertato la discriminazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67/2006. Sebbene la condotta fosse già stata rimossa in esecuzione dell’ordinanza cautelare, il giudice ha riconosciuto che, per diversi mesi, il minore era stato privato totalmente o parzialmente dell’assistenza CAA necessaria, con conseguente compromissione della sua piena integrazione scolastica, da cui il riconoscimento del danno non patrimoniale. La pronuncia assume particolare rilievo poiché conferma l’effettività della tutela antidiscriminatoria prevista dalla legge n. 67/2006: nel caso concreto, il rito ha consentito dapprima di ottenere in sede cautelare il ripristino dell’assistenza necessaria e, successivamente, di conseguire l’accertamento della discriminazione e il risarcimento del pregiudizio già prodotto. La decisione chiarisce, al contempo, che una significativa riduzione dell’assistenza CAA rispetto al fabbisogno individualmente accertato può assumere carattere discriminatorio quando comprometta concretamente la piena partecipazione scolastica dell’alunno con disabilità e non sia sorretta da un’adeguata istruttoria e da specifiche ragioni idonee a giustificarla.