Il Tribunale Ordinario di Roma ha condannato l’Università privata Unicamillus alla restituzione delle tasse universitarie versate da una studentessa che aveva rinunciato all’immatricolazione prima dell’inizio delle lezioni.
In particolare, la studentessa aveva partecipato ai test di ingresso sia presso L’Unicamillus, superandolo, sia presso le Università pubbliche.
Le prove di ammissione delle Università private si svolgono prima dell’esito di quelle pubbliche (la cui graduatoria viene ordinariamente pubblicata nel mese di settembre) e tutti gli studenti sono soliti cimentarsi prima nelle prove delle Università private e poi a quella unica e nazionale della pubblica.
Tuttavia, prima della pubblicazione della graduatoria nazionale per accesso alle università pubbliche, la stessa, pena decadenza, è stata costretta a formalizzare la propria immatricolazione presso l’università privata, sottoscrivendo un “contratto con lo studente” e pagando dodicimila euro corrispondenti alle tasse per il primo semestre di studi.
Alla data di pubblicazione della graduatoria nazionale per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, la studentessa prendeva contezza di essere entrata al corso di laurea ambito in un Ateneo pubblico e chiedeva la restituzione delle somme versate all’Università privata.
L’Ateneo, nonostante la studentessa non avesse mai fruito delle lezioni, rifiutava la restituzione di quanto versato, invocando il “contratto con lo studente” sottoscritto dalla stessa in sede di immatricolazione.
Tale meccanismo è utilizzato anche da altri Atenei privati che, come nel caso aggi affrontato, sono soliti frapporre ostacoli all’esercizio del recesso.
La nostra assistita, non residuando altra opportunità, proponeva ricorso al Tribunale di Roma chiedendo l’accertamento della vessatorietà delle clausole che, celate, nel “contratto con lo studente” impedivano il recesso dall’immatricolazione e, per l’effetto, la condanna alla restituzione di quanto dovuto.
Il Tribunale di Roma, accogliendo totalmente il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia ha dichiarato che al rapporto tra studente e Università si applica il Codice del Consumo e “la clausola contrattuale” che impone la non restituzione delle somme è “vessatoria” e deve essere dichiarata nulla in quanto non può essere sottoscritta cumulativamente alle altre.