
Nuova importantissima pronucia del Consiglio di Stato sull’accesso ai corsi a numero programmato di Medicina, chiamato a decidere sul ricorso di una studentessa che richiedeva l’iscrizione in copertura di posti vacanti ad anni successivi al primo.
Nel ricorso avanzato dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia si deduceva come la studentessa avesse tutti i crediti necessari per passare al secondo anno, ottenuti anche presso lo stesso Ateneo di Ferrara, l’Università convenuta nel giudizio insieme al MIUR.
Il Consiglio di Stato, a mezzo della recentissima pronuncia, ha ritenuto leso il diritto della ricorrente ad essere iscritta al II anno di Medicina, avendone i requisiti e sussistendo anche i posti liberi negli anni successivi al primo del corso in questione.
Il caso di specie si è rivelato ancor più particolare in considerazione delle dichiarazioni che di recente si sono lette sulle testate giornalistiche, anche del territorio di Ferrara, da parte del Magnifico Rettore dell’Università, che esplicita la possibilità di accogliere studenti nel 2019 in numero ben maggiore a quello di molti altri Atenei (in alcuni casi mettendo a disposizione un numero di posti cinque volte superiori a quelli di altre sedi italiane, e anche più delle Università di Milano e Napoli).
Uguale “sensibilità” e uguale “apertura”, invece, non si è vista nei confronti di una sola studentessa già iscritta, per giunta, nel proprio Ateneo. Così, a fronte di 600 studenti accolti in tutta tranquillità al primo anno, una ragazza è dovuta ricorrere al Consiglio di Stato per far valere un proprio diritto alla copertura di posti vuoti e inutilizzati.
Il provvedimento del Supremo Consiglio pone fine alla situazione illegittima, accoglie il ricorso presentato e, di conseguenza, ammette la ricorrente al secondo anno del corso di Medicina.
Con soddisfazione commenta l’Avv. Michele Bonetti: “abbiamo evitato che ad una studentessa valente e meritevole potesse essere negato il diritto di studiare e proseguire i prospri studi nell’anno di corso che le spetta”; “si tratta di un’ulteriore conferma delle fallacità del numero chiuso per come strutturato, che mette in luce come i dinieghi illegittimi di passaggio da un anno ad un altro possano essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Giustizia Amministrativa”.