
“L’acquisizione di forze universitarie inferiori alle complessive potenzialità recettive della struttura universitaria contrasta con la dichiarata finalità della programmazione delle immatricolazioni, consistente nella piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili, anche in relazione ai principi costituzionali stabiliti agli articoli 33 e 34 della Costituzione”. È questo il principio proclamato dal TAR per il Lazio in tre pronunce cautelari attinenti la facoltà di Scienze della Formazione primaria degli Atenei di Palermo, Cagliari e L’Aquila.
Nella specie, sia il bando di ammissione predisposto dalle citate Università sia il corrispondente Decreto Ministeriale 395/2019 prevedevano, ai fini dell’immatricolazione, il conseguimento di un punteggio minimo di 55/80 punti all’esito delle relative prove di accesso. Si proibiva così qualsiasi scorrimento o integrazione della graduatoria, anche qualora la soglia di sbarramento fosse stata raggiunta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili.
Ne derivava che, in tutti e tre gli Atenei di riferimento, risultava ammesso un numero di candidati di molto inferiore al contingente bandito per l’a.a. 2019/2020, con conseguente vacanza di un numero significativo di posti rimasti vuoti e disponibili.
In tal senso i ricorrenti, difesi dall’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Michele Bonetti e Santi Delia, deducevano l’illegittimità della previsione in quanto contrastante con la ratio del c.d. numero chiuso che “risponde alla mera necessità di contenere le immatricolazioni, in presenza di un numero di aspiranti superiore alle capacità formative degli Atenei, senza che le prove selettive previste costituiscano titolo ulteriore, rispetto al diploma di scuola secondaria superiore, quale titolo di studio necessario e sufficiente per l’accesso all’Università”.
Di conseguenza, ed alla stregua di quanto già chiarito anche in sede di merito (TAR Lazio, sentenza 10 ottobre 2019, n. 11712), il limite numerico imposto per le immatricolazioni può considerarsi “ragionevole solo ove finalizzato a non superare le predette capacità formative, tenuto conto del diritto allo studio, tutelato dall’art. 34 della Costituzione”.
Al contrario, la soglia di sbarramento dei 55/80 punti impediva lo scorrimento della graduatoria fino alla copertura integrale dei posti disponibili e, dunque, risultava irragionevole e lesiva del diritto allo studio.
Il TAR Lazio dispone così, in accoglimento dell’istanza cautelare, lo scorrimento della graduatoria sino alla totale occupazione dei posti rimasti vuoti e la conseguente ammissione dei ricorrenti al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria.