Lo Studio procederà alla tutela di tutti i soggetti immatricolati con lo scorrimento reso "obbligatorio" dalla sentenza del TAR del Lazio di annullamento del concorso e oggi sospesa dal Consiglio di Stato. Tali soggetti potranno agire dimostrando insieme allo studio di poter concorrere per sede (o addirittura facoltà) migliore.
Come ricorderete con la sentenza n. 863 emessa dal TAR del Lazio il 17 gennaio 2024, la graduatoria dei corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria relativamente all’anno accademico 2023/2024 è stata annullata e gli scorrimenti bloccati.
Effetto diretto e pratico di tale decisione è stata la chiusura della graduatoria e l’obbligo da parte dei candidati di decidere, entro 3 giorni, se:
– ove prenotati, immatricolarsi presso una sede che per quanto prescelta non era la migliore a cui poteva aspirare stante lo scorrimento in corso;
– pur da prenotati o assegnati, decadere definitivamente da tale posizione e perdere il posto.
Ciò ha determinato diverse situazioni e problematiche:
- candidati che erano “prenotati” in una sede o in un corso di laurea non preferito, che con i prossimi scorrimenti avrebbero potuto iscriversi, in taluni casi, addirittura in prima sede e che, invece, si sono trovati obbligati ad immatricolarsi nella sede o nel corso di laurea non ambito;
- candidati che si sarebbero trovati in posizione utile con i prossimi scorrimenti ma che, a causa della chiusura della graduatoria, si trovano ad aver affrontato un test con un punteggio che avrebbe consentito loro di immatricolarsi ma, di fatto, non potranno iscriversi e hanno perso definitivamente la possibilità di iscriversi per l’anno accademico in corso. Solo tale posizione, nonostante un provvedimento amministrativo di segno diverso, è stata sanata contraddittoriamente dal Ministero.
In quello scenario abbiamo consigliato a tutti i nostri ricorrenti di inoltrare una specifica diffida, che abbiamo noi curato, volta a spiegare al Ministero le ragioni dell’immatricolazione forzosa o della non immatricolazione così da tutelarsi in ipotesi di futuro mutamento dello scenario. Chiaramente coloro che non hanno ancora effettuato la diffida, essendo gli scorrimenti ancora in corso, dovrebbero rivolgersi allo studio per provvedere.
Tale scenario, come frattanto saprete, è cambiato in quanto la sentenza è stata riformata, in fase cautelare, dal Consiglio di Stato ordinando la riapertura della graduatoria.
Eravamo intervenuti in quel giudizio proprio al fine di tutelare il corretto scorrimento della graduatoria anche in quanto la nostra tesi processuale non era in linea con quella attuata dal ricorrente titolare della sentenza n. 863/24 con effetti, purtroppo non utili ai ricorrenti, che ne sono seguiti.
Il Ministero, tuttavia, ha eseguito tale provvedimento in maniera nuovamente illegittima limitandosi a riattivare lo scorrimento e dimenticando la posizione dei soggetti che, nell’ultima fase del precedente scorrimento, aveva leso.
Nonostante il provvedimento ministeriale prenda atto della “reviviscenza dell’efficacia “della graduatoria concorsuale annullata in primo grado, con ogni ulteriore conseguenza ai fini del suo scorrimento”, tale “reviviscenza” è paradossalmente posticipata allo scorrimento del 18 gennaio 2024 che il Ministero aveva forzosamente imposto.
Sarebbe stato corretto, viceversa, riattivare lo scorrimento con effetto ex tunc e sin dalla fase precedente all’avviso del 18 gennaio 2024 che in quanto posto in esecuzione di una sentenza ora sospesa va anch’esso, ed i suoi effetti, annullato.
Paradossale inoltre che il Ministero abbia consentito a chi aveva (correttamente, come da noi consigliato) deciso di non iscriversi di tornare in posizione di prenotato (nonostante li avesse avvertiti che sarebbero decaduti), mentre a chi ha prestato legittimo affidamento sulle indicazioni di TAR e Ministero, tale possibilità è definitivamente preclusa.
Possono dunque agire i soggetti che hanno accettato una sede non gradita chiedendo di tornare nella fase di prenotazione.
Intendiamo dunque tutelare tali posizioni agendo, immediatamente, tramite ricorso al TAR.
I ricorsi potranno essere avanzati in maniera individuale oppure collettiva e potranno proporla sia nuovi ricorrenti che non hanno agito prima impugnando la mancata ammissione al corso di laurea ambito, sia coloro che hanno già proposto ricorso al TAR impugnando la mancata ammissione al corso di laurea ambito (tanto con il nostro studio legale quanto con altri avvocati).
È evidente che le situazioni sopra descritte, nonché altre posizioni peculiari che ci vengono segnalate in questi giorni, hanno leso il diritto allo studio e alla formazione di tutti i candidati esclusi che potranno agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
A che tipologia di ricorsi sarà possibile aderire?
IL RICORSO INDIVIDUALE è sempre preferibile perché è possibile inserire motivi specifici e personali del ricorrente, addurre motivi di urgenza e perché non si corrono rischi di inammissibilità che ci sono sempre nei ricorsi cumulativi. Il prezzo del ricorso individuale è di euro 1500,00 da versarsi al momento dell’adesione. Al fine di valutare le singole posizioni, invitiamo tutti gli interessati a fissare un colloquio, di presenza oppure online, con lo Studio Legale senza alcun onere e senza impegno
IL RICORSO COLLETTIVO sarà proposto per gruppi con posizioni omogenee ed ha un costo di euro 300,00 da versare al momento dell’adesione. Il ricorso collettivo sconta il rischio legato all’inammissibilità per incompatibilità, contrasto o non identicità della posizione dei ricorrenti, pertanto raduneremo i ricorrenti per piccoli gruppi con posizione omogenee. In questo caso, ovviamente, non è possibile inserire censure personali e peculiari ma solo di carattere generale.
Le somme indicate e pattuite comprendono tutto il primo grado del giudizio, anche la fase cautelare al TAR, restando escluse le sole eventuali fasi e spese ad oggi non prevedibili, quali, ad esempio, i pubblici proclami e/o l’eventuale proposizione di motivi aggiunti (che, ove necessari, verranno effettuati previa informazione del cliente) o l’eventuale fase di appello anche cautelare che, entrambe le parti, potrebbero proporre all’esito del giudizio di sospensiva di primo grado, nonché tutte le altre ulteriori spese non preventivabili ex ante.
Il ricorso collettivo sconta il rischio legato all’inammissibilità per incompatibilità, contrasto o non identicità della posizione dei ricorrenti, pertanto raduneremo i ricorrenti per piccoli gruppi con posizione omogenee.