
Con il provvedimento emesso in data 14.01.2019 in riferimento all’azione proposta con il patrocinio dello Studio Legale Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, l’On.le TAR del Lazio ha disposto il riesame dei risultati conseguiti dal ricorrente al test d’ingresso per la facoltà di medicina e chirurgia in lingua inglese (IMAT) a.a. 2018/2019.
Nel caso di specie il lettore ottico utilizzato dalla p.a. in sede di correzione del test, in presenza di una risposta corretta, aveva omesso la relativa attribuzione di 1,50 punti poiché il segno grafico era stato apposto in maniera decentrata rispetto alla casella di riferimento.
Trattavasi, pertanto, di una problematica meramente formale ma che nondimeno comportava l’esclusione del candidato dalla facoltà prescelta.
Il Tribunale Amministrativo, rilevando come il ricorrente fosse in posizione utile per l’accesso ad almeno uno degli Atenei prescelti una volta riconosciutogli il punteggio supplementare indebitamente decurtato, ha precisato che “se è vero che l’amministrazione, in linea generale, non può che fare riferimento alle risultanze fornite dal lettore ottico, è pur vero che in caso di specifica contestazione di tali risultanze, essa sia tenuta ad esaminare gli atti che vengono in rilievo onde pervenire alle conclusioni che ritiene più corrette, indipendentemente dall’esito dell’esame automatico dei sistemi ottici (in tal senso, T.A.R. per la Sicilia, Palermo, Sezione I, n. 8680/2010)”.
Ancora una volta, quindi, si rimarca in tal modo la prevalenza della sostanza sulla forma, abbracciando un orientamento maggiormente conforme ai principi sottesi all’attività amministrativa ed a garanzia degli interessi del singolo, e si ordina all’amministrazione, di concerto con il principio di diritto sopra riportato, di procedere alla ricorrezione della prova svolta dal ricorrente.