
Il TAR del Lazio è tornato a pronunciarsi sull’accesso ai corsi a numero programmato di Medicina e più precisamente sul ricorso, patrocinato dallo studio legale Bonetti & Delia, di uno studente che richiedeva il passaggio ad anni successivi al primo presso l’Università degli Studi Dell’Aquila.
Nel ricorso si deduceva in primis la violazione della L. n. 264/1999, la quale prevede che il superamento del test costituisce requisito di ammissione indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore, ma non anche per ottenere il trasferimento ad anni successivi al primo in presenza di posti disponibili.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva superato diversi esami riconoscibili al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Già con ordinanza cautelare del 22 marzo 2019, il TAR del Lazio accoglieva le ragioni difensive del ricorrente, alla luce dei principi interpretativi desumibili dalla nostra nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015, disponendo, pertanto, l’immatricolazione con riserva del ricorrente.
Con la sentenza del 18 marzo 2020, il TAR ha confermato tale pronuncia, ribadendo con forza i principi statuiti dall’Adunanza Plenaria del 2015, ossia che “nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall’art. 3, commi 8 e 9 del D.M. del 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale): le citate norme si limitano infatti a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti, in caso di passaggio non solo ad una diversa Università, ma anche ad un diverso corso di laurea”.
Pertanto, “solo per il primo accesso alla Facoltà, pertanto, appare ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in Università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell’impegno complessivo di apprendimento: impegno, dimostrato con l’acquisizione dei crediti, corrispondenti alle attività formative compiute”;
Secondo il TAR, i principi basilari sopra sintetizzati si adattavano perfettamente al caso di specie, ove il ricorrente aveva maturato in facoltà italiane diverse da Medicina e Chirurgia, crediti formativi “spendibili” in quest’ultima facoltà.
Inoltre, il TAR del Lazio si è pronunciato sull’ulteriore requisito della presenza di posti disponibili. Più in particolare, ha affermato che la sussistenza di posti disponibili presso l’Ateneo con riguardo al IV e V anno costituisse una valida motivazione per confermare l’immatricolazione del ricorrente, pur avendo lo stesso presentato domanda per il trasferimento al III anno. Dunque, il Giudice Amministrativo sottolinea ancora una volta che, ai fini della sussistenza di posti disponibili, debba considerarsi l’intera coorte dei VI anni di corso.
Non solo. Il TAR ha anche tenuto in giusta considerazione l’intervenuta immatricolazione al corso di laurea in Medicina a seguito dell’ordinanza cautelare, evidenziando che, “in ogni caso, l’ormai lunga frequenza del corso con lo svolgimento di tutte le attività formative previste dall’ordinamento degli studi, dimostra “ex post” l’adeguatezza della struttura all’accoglimento del candidato”.
Con soddisfazione commenta l’Avv. Michele Bonetti: “Siamo lieti di aver ottenuto un altro provvedimento definitivo che sancisce l’immatricolazione della ricorrente basato sui principi statuiti dall’Adunanza Plenaria n. 1/2015. Ancora una volta" conclude l'Avv. Bonetti "il Giudice Amministrativo ha fornito una corretta applicazione della L. n. 264/1999, che regola l’ingresso ai corsi ad accesso programmato, disponendo l’immatricolazione ad anni successivi al primo, in presenza di posti disponibili, di un soggetto che ha conseguito moltissimi CFU e, dunque, si è dimostrato ampiamente meritevole. In questo momento particolare per il Paese, toccato dall’emergenza per la nota vicenda del Covid-19, a maggior ragione bisogna aprire gli accessi alla facoltà di Medicina, garantendo non solo il diritto allo studio ma anche il diritto alla salute dei cittadini che per anni hanno visto programmazioni sottostimate da parte degli Atenei e dai Ministeri dell’Università e della Salute”.