
Il TAR Lazio accogliere ancora una volta i ricorsi patrocinati dall’Avv. Michele Bonetti e dall’Avv. Santi Delia in merito alle Abilitazioni Scientifiche Nazionali disponendo la rivalutazione della domanda della ricorrente il cui giudizio di “non idoneità” era stato motivato “con cinque giudizi negativi, in quanto – pur risultando “apprezzabili” l’operosità e la qualità della produzione scientifica della candidata – i risultati apparirebbero “laterali rispetto al panorama nazionale e internazionale della ricerca del settore concorsuale 08/D1”, rivelando “un più specifico taglio storico - critico”, come dimostrerebbe anche la già conseguita abilitazione scientifica nazionale dell’interessata per il settore concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura”.
Il TAR ha ribadito come le valutazioni delle Commissioni non siano affatto incensurabili: “Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 601 del 9 aprile 1999, con successivo indirizzo giurisprudenziale, che ha evidenziato come spetti a detto Giudice – anche in base al principio, di rilievo comunitario, della effettività della tutela – una piena cognizione del fatto, secondo i parametri della disciplina in concreto applicabile. A tal fine, può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (cfr. in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201).
E’ dunque superata la concezione di un riscontro giurisdizionale di legittimità sugli atti discrezionali, condotto sul piano del controllo solo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito, dovendo invece il giudizio estendersi all’attendibilità delle operazioni tecniche effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale solo quando l’indagine del giudice si sia estesa all’opportunità o alla convenienza dell’atto, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’Amministrazione competente in materia (Cass., SS.UU., 5 agosto1994, n. 7261).
L’orientamento giurisprudenziale indicato mira a garantire, attraverso il ricordato principio di effettività, l’esclusione di ambiti franchi dalla tutela giurisdizionale, al fine di assicurare un giudizio coerente con i principi, di cui agli articoli 24, 111, 113 e 117 Cost., con riferimento anche all’art. 6, par.1, CEDU (cfr. in tal senso, fra le tante, anche Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694).”.
Non è il primo caso in cui le valutazioni delle Commissioni giudicatrici sul tema ASN sono state soggette a provvedimenti giurisprudenziali. Infatti, utilizzando il criterio della c.d. discrezionalità, in alcuni casi, le Commissioni si erano rese protagoniste di esclusioni di numerosi ricercatori e associati dotati di un eccellente curriculum.
Nel caso di specie, la ricorrente, con un bagaglio di esperienze professionali e scientifiche di particolare rilevanza e valore si era vista negare l’abilitazione attraverso motivazioni del tutto contraddittorie e contrastanti tra loro: “Quello che viene recepito, infatti, è un profilo di studiosa “molto interessante”, ma “decisamente più vocata agli studi storici e teorici sull’architettura”, senza però che nei giudizi individuali – pure piuttosto ampi e accurati – si riscontri una totale convergenza, per il diverso apprezzamento espresso su singole opere e, soprattutto, senza che risultino chiare le ragioni di una preclusione, che risulta in buona parte riferita ad un carattere (quello storico e teorico), che non sembra con evidenza escluso dal settore disciplinare 08/D1, come definito nell’allegato B del D.M. 30 ottobre 2015, n. 855”.
Motivazioni che non convincono in alcuna maniera il Giudice Amministrativo tanto da ordinare all’Amministrazione di procedere con una rivalutazione dell’interessata entro 60 giorni.