
Il TAR del Lazio si pronuncia nuovamente sull’Abilitazione Scientifica Nazionale, disponendo con sentenza il riesame del candidato che aveva presentato domanda per ottenere l’abilitazione come professore ordinario di II fascia.
Ad avviso dell’On.le TAR del Lazio, il giudizio della Commissione, che ha esaminato le numerose pubblicazioni e il profilo scientifico del candidato, è stato ritenuto tautologico e lapidario. Difatti, è lo stesso Giudice Amministrativo che ha affermato: “Né i giudizi collegiali, nè quelli individuali, invero, esprimono una seria e approfondita disamina delle varie pubblicazioni presentate, essendo queste ultime oggetto della stessa valutazione, lapidaria e tautologica, sopra riportata, che si ripete, quasi identica, in tutti i giudizi individuali e in quello collegiale. Sia l’estrema sinteticità, sia – soprattutto – il carattere stereotipato e ripetitivo dei giudizi in questione, d’altra parte, sono sintomatici di una valutazione all’apparenza superficiale, nonché condotta in modo non autonomo dai singoli commissari, quale indefettibile presupposto dell’apprezzamento da formulare, all’unanimità o a maggioranza”
La Commissione designata è stata dunque censurata per aver fornito una motivazione superficiale e ripetitiva a fondamento della decisione di rigettare la domanda di abilitazione per la II fascia nell’ambito del concorso di cui al bando n. 1532/2016.
Con il summenzionato provvedimento collegiale il giudice di prime cure ha accolto l’azione proposta con il patrocinio dello Studio Legale Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia stabilendo che “il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dei giudizi impugnati. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà quindi essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente”.
L’Avv. Michele Bonetti ha commentato la vittoria sottolineando “come vengano in risalto in tali occasioni tutte le criticità intrinseche al sistema delle procedure di abilitazione, soprattutto in riferimento alla discrezionalità di quelle Commissioni che illegittimamente non rendono congrue motivazioni a fondamento dei propri giudizi”.
A riprova dell’illegittimità subita dal ricorrente, il TAR del Lazio ha condannato l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di giudizio oltre che a rimborsare il contributo unificato.
Lo Studio Legale Bonetti e Delia da anni si pregia di assistere i professori e i ricercatori universitari che si sentano lesi dai giudizi resi dalle Commissioni per le procedure di abilitazione.