Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia avverso una pronuncia del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, un ricorso relativo a una procedura universitaria di chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, della legge n. 240/2010.
La controversia riguardava una procedura di “manifestazione di interesse” bandita da un Ateneo per la copertura di un posto di professore ordinario, riservata a candidati esterni, con conseguente esclusione dei docenti interni. Il TAR aveva ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per mancata impugnazione della delibera dipartimentale di chiamata del candidato selezionato, considerata quale atto conclusivo del procedimento.
Il Consiglio di Stato ha invece riformato integralmente tale impostazione, affermando principi di particolare rilievo sistematico. In primo luogo, ha escluso che, in assenza del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura, la delibera dipartimentale di chiamata possa “sostituire” l’atto conclusivo tipico del procedimento. La valutazione della commissione giudicatrice, in mancanza del decreto rettorale, costituisce l’ultimo atto della sequenza procedimentale ed è idonea a radicare l’interesse all’impugnazione.
Il Collegio ha ribadito il consolidato principio secondo cui l’annullamento degli atti della procedura selettiva produce effetti direttamente caducanti sugli atti successivi di chiamata e presa di servizio, anche se non autonomamente impugnati, in virtù del nesso di presupposizione immediata tra gli atti della fase concorsuale e quelli finali. Ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile il ricorso per la sola mancata impugnazione degli atti successivi, quando l’atto presupposto sia stato ritualmente contestato.
Di particolare interesse è anche il richiamo all’istituto della nullità della sentenza per erronea declaratoria di improcedibilità: sulla scorta della più recente giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato ha affermato che l’erroneo arresto in rito, che impedisce l’esame del merito delle censure, comporta la nullità della decisione e impone il rinvio al giudice di primo grado.
In applicazione di tali principi, la sentenza del TAR è stata dichiarata nulla e la causa rinviata allo stesso Tribunale Amministrativo per la trattazione del merito.
«La decisione del Consiglio di Stato riafferma principi fondamentali in tema di effettività della tutela giurisdizionale e di corretto inquadramento degli atti nelle procedure di reclutamento universitario». Commenta l'Avv. Michele Bonetti che ha patrocinato il ricorso. «In particolare, viene chiarito che arresti processuali non conformi alla struttura tipica del procedimento non possono comprimere il diritto a una decisione di merito, soprattutto in un settore delicato come quello dell’accesso ai ruoli accademici».