Il Ministero dell’Istruzione con il Decreto Ministeriale n. 40 del 27 giugno 2020 ha disposto che, a seguito dell’ultimo concorso i docenti dovranno presentare istanza di inserimento “nella fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito, anche in una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine, per la medesima classe di concorso o tipologia di posto rispetto alla graduatoria in cui sono inseriti, i soggetti che, all’atto di emanazione del presente decreto collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, banditi con i decreti del Direttore generale del personale scolastico n. 105, 106 e 107 del 2016”. Tuttavia, solo il 10% dei candidati idonei potrà esser assunto a tempo indeterminato, mentre coloro che pur avendo superato il concorso non rientrano nella predetta percentuale rimarranno definitivamente esclusi dalla possibilità di ottenere il ruolo.
Da tale preclusione emergono vari profili di illegittimità in quanto vi è una assimilazione tra la posizione dei candidati che non hanno superato il concorso, risultando inidonei, e coloro che pur essendo risultati idonei non rientrano in detta percentuale.
Inoltre, sulla questione attinente gli idonei da concorso la Giustizia Amministrativa si è da tempo orientata considerando l’utilizzo del personale già selezionato, una pratica meno gravosa anche dal punto di vista dell’economicità, efficacia ed efficienza dell’operato dell’Amministrazione, per il MI rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale.
Pertanto proponiamo un’azione volta alla tutela della posizione degli idonei alla procedura concorsuale, al fine dello scorrimento della graduatoria, sino all’assunzione di questi fino alla copertura dei posti rimasti vacanti.