Il concorso ordinario per la selezione di 587 Dirigenti Scolastici si è aperto con una prova preselettiva che ha fatto molto discutere e che è stata segnata da profonde iniquità e profili di illegittimità.
Soglie diverse a parità di quesiti.
Il concorso “nazionale” si sta svolgendo su base regionale e tale circostanza ha già creato la prima disparità di trattamento.
Come noto (e come già spiegato nella nostra precedente informativa visionabile al link https://www.avvocatomichelebonetti.it/scuola/dirigenti-scolastici-e-dsga/anomalie-nella-prova-preselettiva-del-concorso-ordinario-dei-dirigenti-scolastici) nella prova preselettiva non era prevista una “soglia” di punteggio da superare ma veniva ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a bando per ciascuna regione oltre ai pari merito. Il punteggio minimo per la partecipazione alla prova scritta, dunque, è stato determinato dall’andamento delle prove regione per regione generando la situazione per la quale a parità di domande somministrate, candidati con 35 punti sono stati ammessi alla successiva prova in Piemonte e con lo stesso punteggio sono stati esclusi in Campania o in Sicilia ove la soglia, così determinata, era notevolmente più alta.
Ebbene, è evidente che per quesiti identici, sarebbe stato più equo determinare una soglia univoca o, quanto meno, prevedere il superamento della prova preselettiva con il raggiungimento della soglia della sufficienza (30/50).
Dubbi sulla regolarità dei quesiti. L’assenza della banca dati e la pubblicazione dei quadri di riferimento solo 36 ore prima dell’espletamento della prova.
Subito dopo l’espletamento della prova sono pervenute agli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia numerose segnalazioni in relazione ai quesiti somministrati.
Svariati quesiti, difatti, sembrerebbero essere stati posti in modo incompleto, non avere alcuna risposta corretta, essere ambigui nei riferimenti alla normativa da tenere in considerazione o, ancora, essere articolati con un lessico eccessivamente generico tale da indurre dubbi nella selezione dell’opzione di risposta corretta.
È ovvio che al momento si tratta di problematiche che sono state riportate ma che non sono ancora state verificate dai nostri esperti in quanto le prove non sono state ancora consegnate ai candidati.
Ciò che pare certo è che vi fossero quesiti su normative entrate in vigore a marzo ed aprile 2024, ovverosia dopo che il concorso era stato bandito e dopo il termine ultimo previsto per la predisposizione dei quesiti, fissato per febbraio.
Peraltro si tratterebbe di quesiti di particolare complessità, adeguati più ad una prova “scritta” per sua natura selettiva, che ad una prova preselettiva che, come noto, svolge solo la funzione di effettuare una prima scrematura tra i candidati.
La complessità della prova è dovuta probabilmente anche all’assenza di una banca dati e alla pubblicazione dei quadri di riferimento poche ora prima della prova preselettiva.
Invero il D.M. n. 194/2022 aveva già previsto che non sarebbe stata pubblicata la banca dati dei quesiti della prova preselettiva e aveva reso noti gli ambiti disciplinari di riferimento per la preparazione della prova.
I candidati, dunque, hanno tenuto in considerazione la banca dati dei concorsi precedenti ed i programmi pubblicati, per poi scoprire, 36 ore prima dell’espletamento della prova, che in realtà i programmi erano molto più vasti e articolati.
Dubbi in merito alla determinazione dei posti messi a bando e altre censure.
Oltre a quelle riportate, ovviamente, vi sono molte altre censure su cui lo studio legale sta lavorando e che saranno riportate nei ricorsi. Tra le plurime censure che stiamo valutando con grande attenzione, e su cui attendiamo la documentazione ministeriale, vi è il vizio dell’anonimato ma anche problemi informatici che si sono verificati in alcune sedi e la questione delle c.d. quote blu. Oltre a queste un possibile difetto di istruttoria nella determinazione dei posti messi a bando, anche considerando la costante carenza di Dirigenti Scolastici e la circostanza che il numero di posti è stato determinato sulla base di una previsione triennale mentre, come noto, tali concorsi vengono sempre avviati in tempi molto più ampli. L’ultimo concorso, difatti, è stato bandito ben sette anni fa e quello precedente ben tredici.
Ebbene è evidente che, in una situazione complessa come quella che da sempre caratterizza i concorsi per i Dirigenti Scolastici, nella determinazione dei posti messi a bando deve tenersi conto anche dei tempi fisiologici di espletamento delle procedure di reclutamento.
Che tipo di ricorsi saranno avviati.
Lo Studio legale Avv.ti Michele Bonetti & Santi Delia avvierà sia ricorsi di natura individuale che ricorsi di natura collettiva.
Il ricorso individuale è sempre preferibile perché è possibile inserire motivi specifici e personali del ricorrente, addurre motivi di urgenza e perché non si corrono rischi di inammissibilità che ci sono sempre nei ricorsi cumulativi. Al fine di valutare le singole posizioni, invitiamo tutti gli interessati a fissare un colloquio, di presenza oppure online, con lo Studio Legale senza alcun onere e senza impegno.
Il ricorso collettivo sarà strutturato dallo Studio Legale con opportune suddivisioni volte a rendere le censure più compatibili tra tutti i ricorrenti. Il ricorso collettivo, difatti, sconta sempre il rischio legato all’inammissibilità per incompatibilità e/o disomogeneità, contrasto o non identicità della posizione dei ricorrenti, pertanto non è possibile inserire censure personali e peculiari ma solo di carattere generale.
Sicuramente dovranno essere fatte valutazioni, oltre che in termini di punteggio, anche in termini di luogo di espletamento della prova, considerando che sarà necessario impugnare anche gli atti dei singoli Uffici Scolastici. Regionali. Cercheremo, compatibilmente con i numeri e la tipologia di ricorrenti, di suddividervi il più possibile in plurime categorie (per Ufficio Scolastico, sopra 30 punti, sotto 30 punti, punteggi elevati in grado di subentrare presso altri Uffici Scolastici etc.).
Ad ogni modo sarà lo Studio Legale, una volta radunate le adesioni, ad effettuare le opportune ripartizioni. A tal fine ci riserviamo di ricontattare i ricorrenti per proporre, se del caso, azioni individuali o “semi-individualizzate” (ovverosia azioni per due o tre persone con posizioni omogenee particolarmente “forti”). Ovviamente il ricorrente potrà sempre scegliere di proseguire con il ricorso collettivo che comunque cercheremo di rendere il più omogeneo possibile sulla base delle censure proposte.
Per questo consigliamo subito di aderire al ricorso collettivo e di fruire delle nostre consulenze anche individuali e di inoltrare sin da subito l’accesso agli atti e le relative missive.
Chi può agire.
Ci proponiamo di tutelare tutti i candidati che hanno preso parte alla prova preselettiva ma non l’hanno superata, valutando in particolare le posizioni di coloro che hanno un punteggio a ridosso di quello utile per l’ammissione alla successiva prova scritta nella regione di appartenenza, di coloro che hanno un punteggio che supera quello utile per l’ammissione alla successiva prova scritta in un’altra regione, di coloro che superano la soglia di 30/50, ma anche di coloro che hanno un punteggio inferiore a 30/50 che potranno portare avanti censure più generali.
Lo Studio si riserva sempre di valutare i casi uno ad uno per tutelare al meglio il cliente.
Quali sono i tempi e i modi per agire.
Nell’immediato è necessario proporre istanza di accesso agli atti per richiedere la prova (non ancora consegnata) ed i verbali. Consigliamo di conferire mandato allo Studio Legale anche per tale incombenza in quanto, non di rado, i riscontri alle istanze di accesso agli atti possono essere insidiosi e necessitano di successive impugnazioni.
Il ricorso dovrà essere proposto al TAR del Lazio ed è esperibile entro 60 giorni dalla data in cui avete svolto la prova. Decorso tale termine sarà possibile agire con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che può essere depositato entro i 120 giorni dalla data di svolgimento della prova ma che ha tempi di definizione notevolmente più lunghi e che, proprio per questo, non consigliamo.
Nel ricorso al TAR sarà proposta una richiesta di sospensiva per consentire ai ricorrenti di svolgere le successive prove concorsuali. Qualora tali prove siano già state svolte al momento della pronuncia del TAR, potranno essere svolte eventuali prove suppletive.
Non è escluso, tuttavia, che per la natura e la complessità delle argomentazioni riportate, il TAR scelga di definire i contenziosi direttamente nel merito con sentenza. In questo caso i tempi saranno inevitabilmente più lunghi.
È d’uopo sottolineare, inoltre, che è importante impugnare gli atti anche al fine di mantenere la pendenza del giudizio in quanto in altri casi, come ad esempio nell’ultimo concorso ordinario per Dirigenti Scolastici o nel concorso per la Polizia di Stato del 2017, la pendenza del giudizio è stata indispensabile sia per spingere le forze politiche ad adottare una “sanatoria”, sia ai candidati per potervi partecipare. In entrambi i casi citati, difatti, per i candidati è stato possibile prendere parte alle procedure straordinarie solo ove vi fosse il giudizio pendente.
I costi dell’azione individuale.
Il costo per la proposizione del ricorso individuale è di euro 1500,00. L’importo è dilazionabile in un primo acconto (non inferiore ad euro 900,00 considerando anche il pagamento delle notificazioni per i controinteressati, il versamento del contributo unificato, accessi agli atti, perizie di parte comprese nel prezzo pattuito) al momento dell’adesione (che non coincide necessariamente con il colloquio informativo individuale) ed un versamento successivo di euro 600,00 entro il mese di luglio. Tale importo prevede lo studio della pratica, l’inoltro dell’istanza di accesso agli atti, la predisposizione, notificazione e deposito del ricorso con richiesta di sospensiva, la fase cautelare e di merito e l’eventuale richiesta del TAR di notificazione per pubblici proclami. Non comprende l’eventuale fase di appello anche cautelare e l’eventuale proposizione di motivi aggiunti dovuti alla pubblicazione di atti nuovi comunque lesivi della posizione del ricorrente. Non è compresa altresì l’eventuale somma prevista dal TAR da versare all’Amministrazione per la procedura di notificazione per pubblici proclami (solitamente ammonta a circa 100 euro).
L’eventuale fase di appello avrà il medesimo costo del ricorso dinanzi al TAR, salvo l’importo previsto per il pagamento del contributo unificato.
Tutte le ricevute dei bonifici effettuati, anche in caso di pagamento dilazionato nelle modalità indicate, dovranno essere inoltrate allo studio a mezzo e-mail.
L’eventuale condanna alle spese di lite comminata in giudizio nei confronti del ricorrente è ad esclusivo carico della parte ricorrente, che dovrà provvedere alla refusione delle spese alle Amministrazioni di controparte. In ipotesi di condanna alle spese giudiziali da parte dell’Amministrazione tali spese legali saranno, per espresso accordo al quale qui si aderisce, di competenza esclusiva dei legali stessi che si addosseranno in via esclusiva ogni onere economico per ottenerne la liquidazione. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile alla sottoscrizione di quanto necessario per consentire tale recupero del credito a favore dei legali (sottoscrizione deleghe, procure, incassi, etc.).
I costi dell’azione collettiva.
Il costo per la proposizione del ricorso collettivo è di euro 150,00.
Anche in questo caso tale importo prevede lo studio della pratica, l’inoltro dell’istanza di accesso agli atti, la predisposizione, notificazione e deposito del ricorso con richiesta di sospensiva, la fase cautelare e di merito. Non comprende l’eventuale richiesta del TAR di notificazione per pubblici proclami, l’eventuale fase di appello anche cautelare e l’eventuale proposizione di motivi aggiunti dovuti alla pubblicazione di atti nuovi comunque lesivi della posizione dei ricorrenti.
L’eventuale fase di appello avrà il medesimo costo del ricorso dinanzi al TAR, salvo l’importo previsto per il pagamento del contributo unificato.
Le ricevute dei bonifici effettuati dovranno essere inoltrate allo studio a mezzo e-mail.
L’eventuale condanna alle spese di lite comminata in giudizio nei confronti del ricorrente è ad esclusivo carico di tutti i ricorrenti in solido, che dovranno provvedere alla refusione delle spese alle Amministrazioni di controparte. In ipotesi di condanna alle spese giudiziali da parte dell’Amministrazione tali spese legali saranno, per espresso accordo al quale qui si aderisce, di competenza esclusiva dei legali stessi che si addosseranno in via esclusiva ogni onere economico per ottenerne la liquidazione. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile alla sottoscrizione di quanto necessario per consentire tale recupero del credito a favore dei legali (sottoscrizione deleghe, procure, incassi, etc.).
Per aderire al ricorso consultate l'informativa allegata alla presente.