Il Consiglio di Stato afferma un principio di particolare rilievo nel contenzioso in materia di concorsi pubblici: il candidato riammesso alla procedura in forza di un provvedimento cautelare e successivamente inserito in graduatoria con riserva processuale non è tenuto a impugnare anche la graduatoria quando proprio da quell'atto deriva il conseguimento del bene della vita perseguito.
Nel caso di specie, i ricorrenti venivano ammessi alla procedura concorsuale in sede cautelare e, proprio in virtù di tale provvedimento, venivano inseriti in graduatoria con riserva processuale. La graduatoria, tuttavia, non costituiva un atto lesivo nei loro confronti; al contrario, rappresentava l'atto attraverso il quale conseguivano l'assunzione e, successivamente, la definitiva stabilizzazione della propria posizione lavorativa.
Il Consiglio di Stato ha escluso quindi l'esistenza di un interesse a impugnare la graduatoria nella parte in cui ricomprendeva i ricorrenti, affermando che essa era «in sé non lesiva» e che, una volta completato l'iter concorsuale con l'acquisizione di una stabile posizione lavorativa, non sussisteva alcun onere di impugnazione.
La pronuncia evidenzia inoltre che l'Amministrazione non si limitava a dare esecuzione alla misura cautelare, ma adottava ulteriori atti autonomi, quali l'assunzione a tempo indeterminato e il successivo scioglimento positivo della riserva. Tali provvedimenti, secondo il Consiglio di Stato, determinavano una vera e propria "cesura causale" rispetto alla vicenda concorsuale originaria, consolidando definitivamente la posizione dei ricorrenti.
La decisione rappresenta un importante chiarimento anche in punto di accesso alla giustizia e diritto di difesa in quanto sottolinea come pretendere l'impugnazione di atti, sebbene favorevoli, per mere esigenze formali, avrebbe significato trasformare il processo amministrativo in un percorso ad ostacoli, imponendo un aggravio processuale privo di effettiva utilità e suscettibile di comprimere irragionevolmente il diritto di difesa.
«Questa sentenza riafferma un principio di civiltà giuridica» commenta l’Avv. Michele Bonetti, fondatore dello studio Bonetti&Delia, che ha patrocinato il ricorso. “Il diritto di difesa non può essere sacrificato per meri formalismi. Non si può pretendere che un cittadino impugni anche atti che non solo non sono lesivi, ma che gli consentono di conseguire il bene della vita perseguito. Il Consiglio di Stato valorizza la sostanza rispetto alla forma, riconoscendo che gli atti successivamente adottati dall'Amministrazione hanno consolidato definitivamente la posizione lavorativa dei ricorrenti e la loro stabilizzazione. È un principio destinato ad avere un impatto rilevante in tutto il contenzioso concorsuale».