
Sono note le vicende legate al c.d. vincolo quinquennale imposto ai docenti che hanno preso il ruolo a partire dall’anno scolastico 2020/2021, i quali non potranno chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso prima che siano trascorsi 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
Per tali insegnanti avanzeremo specifiche azioni illustrate al link https://www.avvocatomichelebonetti.it/notizie/prime-azioni-contro-il-c-d-blocco-quinquennale-introdotto-dal-c-d-decreto-scuola
Vi è, però, la possibilità di richiedere l’assegnazione temporanea, uno strumento previsto dall’art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151, volto a tutelare i genitori di bambini minori di tre anni.
La norma prevede per i dipendenti pubblici la possibilità di accedere ad una particolare forma di mobilità che consente il ricongiungimento del genitore al figlio minore di tre anni.
La disciplina si applica a tutti i dipendenti pubblici ed è espressamente applicabile anche agli insegnanti a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La richiesta può essere inoltrata quando sussistano le seguenti condizioni: il dipendente pubblico (richiedente) abbia un contratto a tempo indeterminato, il minore abbia meno di 3 anni e vi sia un posto vacante, nella stessa posizione contributiva, nella sede presso cui si chiede l’assegnazione.
La normativa parla genericamente di avvicinamento alla sede di servizio in cui lavora l’altro genitore (non richiedente), senza che rilevi che rapporto vi sia tra i genitori che, dunque, possono anche non essere coniugati.
L’istanza di “assegnazione temporanea”, dunque, deve essere inoltrata sia all’USP di provenienza che all’USP a cui si intende essere assegnati inoltrando congiuntamente una dichiarazione di stato di famiglia e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal genitore verso il cui luogo di lavoro si chiede il ricongiungimento, che attesti l’attività esercitata e la provincia in cui viene svolta.
In caso di rigetto vi sono ampi margini per procedere dinanzi al Giudice del Lavoro, considerando che la norma, in ogni caso, prevede espressamente che i dinieghi devono essere motivati e limitati a casi o esigenze eccezionali che non possono essere qualificati come mere esigenze organizzative della P.A. In tale contesto non sono rari i casi in cui il Giudice ha ritenuto la mancanza del “posto libero” un elemento non bastevole a giustificare il sacrificio dell’interesse, costituzionalmente protetto, alla tutela del nucleo familiare.
Lo studio legale sul punto effettua consulenze private per accedere allo strumento dell’assegnazione provvisoria predisponendo all’uopo specifiche istanze e agendo avverso l’eventuale diniego o silenzio.
Per informazioni in merito sarà necessario inoltrare un piccolo memo sulla propria posizione e i propri recapiti all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo nell’oggetto “Consulenza privata assegnazione temporanea”.