Nei giorni scorsi è stata pubblicata l’Ordinanza con cui il Ministero dell’Istruzione dettava le regole sulla “mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022”.
L’articolo 1, comma 6, della detta Ordinanza conferma la presenza del c.d. vincolo quinquennale introdotto con la modifica dell’articolo 399 del T.U.
NUOVO TESTO VIGENTE DEL COMMA 3 ARTICOLO 399 TESTO UNICO
3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Lo studio ha già espresso le proprie perplessità in merito all’applicazione di tale vincolo e lungo è stato sino ad oggi il dibattito anche nelle sedi istituzionali che inizialmente faceva presagire una nuova valutazione della situazione da parte delle Istituzioni, ma così non è stato.
Lo studio ha già precedentemente analizzato la questione ed individuato le categorie di ricorso di seguito indicate (https://www.avvocatomichelebonetti.it/scuola/precari-della-scuola/prime-azioni-contro-il-c-d-blocco-quinquennale-introdotto-dal-c-d-decreto-scuola), salva la possibilità di analizzare individualmente le singole posizioni degli insegnanti che si rivolgeranno al nostro studio tramite l’indirizzo email info@avvocatomichelebonetti.it):
a. TITOLARI DI LEGGE 104/1992.
A parere dello scrivente studio non c’è motivo affinchè si faccia distinzione tra i titolari di legge 104 considerando oltretutto che possono crearsi situazioni di disparità come ad esempio per i soggetti già titolari e che magari hanno un verbale successivo di aggravamento o comunque per tutti coloro che, essendo titolari precedentemente, hanno ottenuto un’assegnazione incompatibile con le condizioni mediche tutelate proprio dalla normativa di riferimento.
Una volta analizzata la singola posizione predisporremo un’istanza ad hoc al fine di sollecitare l’intervento dell’Amministrazione o comunque al fine di predisporre successivamente il ricorso innanzi al Tribunale competente (si leggano di seguito le specifiche).
b. COLORO CHE SONO STATI ASSUNTI A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO 2018 IL CUI ARTICOLO 10, COMMA 10, DEL BANDO PREVEDEVA ESCLUSIVAMENTE UN LIMITE TRIENNALE.
Tutti coloro che hanno ottenuto l’assunzione a seguito del superamento del concorso straordinario si vedono oggi applicato un vincolo ben diverso rispetto a quello triennale inserito nel bando di concorso per cui partecipavano. Come se non bastasse vedono la loro posizione discriminata rispetto a quella di colleghi che hanno partecipato al medesimo concorso e che sono stati assunti magari pochi mesi prima senza l’applicazione del blocco quinquennale.
Per tale tipologia di azione è bene specificare che la rimozione del vincolo quinquennale comporta, comunque, l’applicazione del vincolo triennale previsto da bando. L’utilità del ricorso nell’immediato, dunque, è anche e soprattutto quella della rimozione del blocco all’interno del singolo istituto scolastico al fine di consentire la mobilità nell’ambito nella provincia (così come inizialmente previsto da bando).
c. COLORO CHE PRIMA DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 HANNO AVUTO UN’ASSUNZIONE E HANNO SUPERATO L’ANNO DI PROVA.
Per tali soggetti si sosterrà che la data giuridica dell’assunzione dovrà essere ricondotta a quella dell’iniziale contratto che permetteva il superamento dell’anno di prova alla luce dell’instaurazione di un rapporto di lavoro già prima dell’anno scolastico 2020/2021.
In poche e semplici parole se un insegnante aveva stipulato un contratto di ruolo prima dell’a.s. 2020/2021 superando l’anno di prova (es. con nomina dalle GAE anche con riserva avvenuta nel 2017) e, successivamente, è stato convocato da un’altra graduatoria (es. da graduatoria concorsuale nel 2020, rinunciando al ruolo precedente anche a causa dell'orientamento negativo del G.A. sui ricorsi avanzati per l'inserimento in GAE) per la stipula di un contratto a tempo indeterminato sulla medesima classe di insegnamento, si potrà procedere per la c.d. “retrodatazione del ruolo”, ovvero far valere come annualità di immissione in ruolo la prima (intervenuta nel 2017) “sfuggendo” al vincolo.
d. VINCITORI DEL CONCORSO ORDINARIO DELL’ANNO 2016 PER IL QUALE NON ERA PREVISTO ALCUN VINCOLO ED IMMESSI IN RUOLO SUCCESSIVAMENTE.
A tali categorie se ne possono aggiungere delle ulteriori previa segnalazione allo studio legale e discussione sulla fondatezza giuridica.
IMPORTANTE:
Le diverse categorie si possono sommare tra loro ed è essenziale che con i documenti di adesione sia anche inviata una lettera di accompagnamento scritta in modo chiaro e che descriva puntualmente di versare in una delle condizioni delle varie fattispecie (a, b. c); la somma delle diverse categorie (ovvero nel caso in cui la Vostra specifica posizione sia ricompresa in più categorie) non comporterà la variazione del compenso dovuto.
Qualora non si ricada in una delle categorie sopra indicate, si potrà chiedere un parere dello studio legale per il tramite di una consulenza privata, sulla possibilità di effettuare ricorso individuale scrivendo al seguente indirizzo email: info@avvocatomichelebonetti.it
Tutti coloro che vorranno aderire ai nostri ricorsi dovranno innanzitutto inoltrare nei termini e nei modi di legge la domanda nelle modalità indicate di seguito. Si precisa che l’inoltro della domanda è importante per il ricorso e propedeutico allo stesso.
Per la domanda dovrete utilizzare il seguente fac simile, compilarlo e inoltralo o via pec (urp@postacert.istruzione.it - uffgabinetto@postacert.istruzione.it - dppr@postacert.istruzione.it) o via raccomandata a.r. alla sede del Ministero dell’Istruzione sita in Roma al Viale Trastevere 76/a.
Vi ricordiamo di trattenere copia della domanda nonché le ricevute di spedizioni e di ricezione della stessa.
In allegato alla presente troverete dieci moduli di domanda diversi a seconda del tipo di movimento che si richiede. Si precisa che per la compilazione della stessa si può seguire la guida predisposta dal M.I. che si trova al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/guide1 e, qualora necessario, potrete scaricare gli allegati utilizzando sempre i modelli ministeriali rinvenibili al link https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica1
La competenza per i ricorsi di cui sopra è quella del Tribunale Ordinario in veste del Giudice del lavoro che sarà scelto in base alla sede lavorativa di ogni singolo ricorrente.
Pertanto lo studio effettuerà ricorsi di carattere individuale, salvo qualora si rinvenisse la possibilità di unire alcune posizioni (in ogni caso in ricorsi di piccoli gruppi ed il cui prezzo per ogni partecipante non sarà comunque inferiore ad euro 1.000,00 oltre spese generali, iva e cpa).
Il prezzo del ricorso individuale è pari ad euro 2.000,00 che potrà essere pagata in due rate. La prima pari ad euro 1.000,00 al momento dell’adesione la seconda, sempre pari ad euro 1.000,00, entro e non oltre 5 mesi dall’adesione.
A tali somme dovranno aggiungersi le eventuali spese per i domiciliatari dei vari tribunali aditi. Inoltre si precisa che non sono comprese in dette somme le eventuali spese di soccombenza che sono a carico di parte ricorrente, mentre in caso di condanna della parte avversaria al pagamento delle spese di lite in nostro favore lo studio effettuerà notula spese sino a compensazione delle somme dovute. Nel caso di compensazione delle spese di lite il prezzo sarà sempre quello sopra indicato.
Si segnala che tutti coloro che hanno un reddito familiare lordo superiore ai 34.000,00 euro dovranno altresì pagare il contributo unificato, ossia una somma all’agenzia delle entrate per la presentazione del ricorso. Somma che dovrà essere versata congiuntamente alla presentazione del ricorso.
Tutti coloro che hanno già inoltrato la preadesione e pagato il contributo di 30 euro qualora volessero adire in maniera definitiva all’azione legale dovranno segnalare tale volontà allo studio legale alla seguente email: info@avvocatomichelebonetti.it inviando copia del versamento dell’acconto di euro 1.000,00 oltre alla sottoscrizione del documento allegato denominato “conferimento incarico”.
Coloro invece che non hanno effettuato già la preadesione al ricorso potranno seguire le istruzioni indicate al seguente link https://www.avvocatomichelebonetti.it/scuola/precari-della-scuola/prime-azioni-contro-il-c-d-blocco-quinquennale-introdotto-dal-c-d-decreto-scuola
Studio legale Avvocato Michele Bonetti
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