Lo studio ha già precedentemente analizzato la questione ed individuato le categorie di ricorso di seguito indicate (https://www.avvocatomichelebonetti.it/scuola/precari-della-scuola/prime-azioni-contro-il-c-d-blocco-quinquennale-introdotto-dal-c-d-decreto-scuola), salva la possibilità di analizzare individualmente le singole posizioni degli insegnanti che si rivolgeranno al nostro studio tramite l’indirizzo email info@avvocatomichelebonetti.it):
a. TITOLARI DI LEGGE 104/1992.
A parere dello scrivente studio non c’è motivo affinchè si faccia distinzione tra i titolari di legge 104 considerando oltretutto che possono crearsi situazioni di disparità come ad esempio per i soggetti già titolari e che magari hanno un verbale successivo di aggravamento o comunque per tutti coloro che, essendo titolari precedentemente, hanno ottenuto un’assegnazione incompatibile con le condizioni mediche tutelate proprio dalla normativa di riferimento.
Una volta analizzata la singola posizione predisporremo un’istanza ad hoc al fine di sollecitare l’intervento dell’Amministrazione o comunque al fine di predisporre successivamente il ricorso innanzi al Tribunale competente (si leggano di seguito le specifiche).
b. COLORO CHE SONO STATI ASSUNTI A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO 2018 IL CUI ARTICOLO 10, COMMA 10, DEL BANDO PREVEDEVA ESCLUSIVAMENTE UN LIMITE TRIENNALE.
Tutti coloro che hanno ottenuto l’assunzione a seguito del superamento del concorso straordinario si vedono oggi applicato un vincolo ben diverso rispetto a quello triennale inserito nel bando di concorso per cui partecipavano. Come se non bastasse vedono la loro posizione discriminata rispetto a quella di colleghi che hanno partecipato al medesimo concorso e che sono stati assunti magari pochi mesi prima senza l’applicazione del blocco quinquennale.
Per tale tipologia di azione è bene specificare che la rimozione del vincolo quinquennale comporta, comunque, l’applicazione del vincolo triennale previsto da bando. L’utilità del ricorso nell’immediato, dunque, è anche e soprattutto quella della rimozione del blocco all’interno del singolo istituto scolastico al fine di consentire la mobilità nell’ambito nella provincia (così come inizialmente previsto da bando).
c. COLORO CHE PRIMA DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 HANNO AVUTO UN’ASSUNZIONE E HANNO SUPERATO L’ANNO DI PROVA.
Per tali soggetti si sosterrà che la data giuridica dell’assunzione dovrà essere ricondotta a quella dell’iniziale contratto che permetteva il superamento dell’anno di prova alla luce dell’instaurazione di un rapporto di lavoro già prima dell’anno scolastico 2020/2021.
In poche e semplici parole se un insegnante aveva stipulato un contratto di ruolo prima dell’a.s. 2020/2021 superando l’anno di prova (es. con nomina dalle GAE anche con riserva avvenuta nel 2017) e, successivamente, è stato convocato da un’altra graduatoria (es. da graduatoria concorsuale nel 2020, rinunciando al ruolo precedente anche a causa dell'orientamento negativo del G.A. sui ricorsi avanzati per l'inserimento in GAE) per la stipula di un contratto a tempo indeterminato sulla medesima classe di insegnamento, si potrà procedere per la c.d. “retrodatazione del ruolo”, ovvero far valere come annualità di immissione in ruolo la prima (intervenuta nel 2017) “sfuggendo” al vincolo.
d. VINCITORI DEL CONCORSO ORDINARIO DELL’ANNO 2016 PER IL QUALE NON ERA PREVISTO ALCUN VINCOLO ED IMMESSI IN RUOLO SUCCESSIVAMENTE.
A tali categorie se ne possono aggiungere delle ulteriori previa segnalazione allo studio legale e discussione sulla fondatezza giuridica.
IMPORTANTE:
Le diverse categorie si possono sommare tra loro ed è essenziale che con i documenti di adesione sia anche inviata una lettera di accompagnamento scritta in modo chiaro e che descriva puntualmente di versare in una delle condizioni delle varie fattispecie (a, b. c); la somma delle diverse categorie (ovvero nel caso in cui la Vostra specifica posizione sia ricompresa in più categorie) non comporterà la variazione del compenso dovuto.
Qualora non si ricada in una delle categorie sopra indicate, si potrà chiedere un parere dello studio legale per il tramite di una consulenza privata, sulla possibilità di effettuare ricorso individuale scrivendo al seguente indirizzo email: info@avvocatomichelebonetti.it