
Nelle convocazioni per le supplenze per l’a.s. appena iniziato, numerose sono state le anomalie riscontrate da parte degli insegnanti, che hanno segnalato problematiche nel funzionamento dell’algoritmo e nella pubblicazione delle disponibilità tali da generare una situazione per la quale soggetti con punteggi più bassi hanno scavalcato insegnanti che li precedevano in graduatoria.
Dall’analisi delle segnalazioni ricevute emergono due diverse situazioni: 1. il caso dei docenti che non sono stati individuati in prima convocazione per esaurimento dei posti nelle sedi opzionate e che non sono stati chiamati in seconda convocazione, sulle medesime sedi scelte per posti resisi disponibili successivamente, in quanto l’algoritmo è ripartito con le chiamate dal primo dei non convocati nell’operazione precedente; 2. il caso in cui si sono rese disponibili sedi per le quali inizialmente non c’erano posti liberi che, dunque, non erano state scelte per la ritenuta insussistenza di disponibilità. In fase di domanda su istanze online, difatti, i docenti che non hanno selezionato talune sedi perché non comparivano nel file pubblicato dagli USR e contenente le disponibilità, sono stati penalizzati a vantaggio di coloro che, senza visionare l’elenco delle disponibilità, hanno scelto tutte le sedi, anche quelle non disponibili.
In entrambi i casi vi è una discrepanza tra le disponibilità inizialmente pubblicate (sulla base delle quali è stata effettuata la scelta delle sedi) e le sedi disponibili in seconda convocazione. Tale circostanza ha generato una illegittima assegnazione degli incarichi che ha privilegiato gli insegnanti che sono rientrati nella seconda convocazione che, dunque, occupavano posizioni deteriori in graduatoria, e che, per un caso, avevano opzionato tutte le sedi, anche quelle non disponibili.
La normativa di riferimento presenta delle lacune in merito alla procedura di scelta delle sedi nonché relativamente alla procedura da adottare per la seconda convocazione. Non soccorrono sul punto neanche le FAQ pubblicate sul sito del Ministero o il materiale di natura tecnica messo a disposizione degli interessati.
La procedura prevedeva i seguenti passaggi:
- gli USR provvedevano alla pubblicazione del numero di posti disponibili per ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso;
- a seguito di tale pubblicazione gli insegnanti presentavano l’istanza online, ben sapendo che non opzionare alcune sedi equivaleva ad una rinuncia espressa alle stesse, ma basandosi anche sul presupposto che se una scuola non era inserita nell’elenco delle sedi disponibili, non vi era utilità nell’opzionarla;
- dopo l’inoltro della domanda gli USR dovevano assegnare agli aspiranti le singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e, sulla base della posizione rivestita in graduatoria, delle preferenze espresse.
Nel caso di specie l’Amministrazione, pubblicando parte delle sedi disponibili successivamente all’inoltro della domanda da parte degli insegnanti, ha violato il procedimento previsto dal D.M. 242 del 30 luglio 2021 e riportato da tutti i conseguenti provvedimenti attuativi ed operativi, nonché violato il criterio meritocratico di scorrimento della graduatoria in ordine di posizionamento.
Avverso tale illegittimità si può agire contestando l’erronea modalità di scorrimento delle graduatorie, avverso il procedimento con cui sono state individuate e pubblicate le disponibilità e tutte le procedure di assegnazione.
Chi è interessato ad agire può compilare il seguente form online https://forms.gle/Mn1VvkBZyzsaaRVj6 e riceverà informazioni in merito alle nostre azioni.