Si raccomanda di leggere con la massima attenzione tutte le nostre istruzioni al link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/precari-della-scuola/1744-fit-aperte-le-adesioni-al-ricorso, le FAQ riportate di seguito e tutte le indicazioni riportate nei link specifici delle news di adesione.
ATTENZIONE: le presenti FAQ riassumono discorsi più ampi già affrontati nelle riunioni tenutesi a Roma e a Napoli nei giorni scorsi.
Non hanno contenuto strettamente giuridico ma hanno il solo fine di dare indicazioni di massima ai ricorrenti.
Le presenti FAQ sono state redatte dallo studio legale Avv. Michele Bonetti & Partners.
Al fine di visionare le regole del bando si rimettono in allegato gli atti ministeriali pubblicati in G.U. in data 9 e 16 febbraio 2018.
La fase transitoria è un “percorso semplificato” prima dell’entrata a pieno regime del nuovo corso/concorso meglio conosciuto come FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio). Coloro che parteciperanno a tale fase saranno ammessi direttamente all’ultimo anno di formazione previsto dal FIT.
Potranno partecipare alla fase transitoria i docenti:
Il Decreto Legislativo prevede che coloro che hanno lavorato per almeno tre anni (anche non consecutivi purché accumulati negli ultimi otto anni) potranno partecipare ad una fase agevolata del FIT. Per tali docenti, tuttavia, non è ancora stato pubblicato il relativo “bando di concorso” di cui, comunque, è prevista la pubblicazione entro il 2018 e, pertanto, non riteniamo di proporre specifiche azioni per i c.d. 180x3 per il momento.
Difatti, per tale categoria di insegnanti non ravvediamo la fondatezza di un’eventuale azione legale ed esperiremo, solo per i casi più fondati dopo attenta valutazione, azioni individuali.
Si, tutti gli insegnanti inseriti, anche se con riserva, in GAE o in II fascia G.I. possono prendere parte alla fase transitoria a condizione che l’inserimento sia avvenuto entro il 31 maggio 2017.
Detti candidati potranno accedere alle procedure “con riserva” e i relativi diritti si perfezioneranno all’esito dei provvedimenti giudiziari definitivi.
Questa è una situazione che riguarda in particolar modo alcuni ricorsi presentati alla fine del 2016 e, nello specifico, quelli per gli insegnanti in possesso di PAS, TFA, laurea in SFP e alcuni ITP. Tali insegnanti dopo il provvedimento monocratico del TAR sono stati inseriti in G.A.E. e nella prima fascia delle G.I. (prima del 31 maggio 2017) ma il provvedimento non è mai stato confermato in sede collegiale. È evidente che le posizioni di questi insegnanti sono estremamente variegate (alcuni hanno preso i ruoli, altri sono stati depennati, altri ancora permangono in G.A.E.) e non stabili; consigliamo a tutti di partecipare alla fase transitoria del FIT anche proponendo ricorsi sperimentali cautelativi. Per tali situazioni i nostri ricorrenti riceveranno una specifica e-mail.
No, il mero fatto di aver presentato un ricorso per l’inserimento in II fascia delle G.I. non è requisito sufficiente per poter accedere alla fase transitoria. A questa, difatti, potranno accedere solo coloro che hanno ottenuto provvedimenti (cautelari o definitivi) di accoglimento e che sono stati inseriti in II fascia entro il 31 maggio 2017.
Tutti coloro che resteranno esclusi potranno aderire alle nostre azioni ai link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/precari-della-scuola/1744-fit-aperte-le-adesioni-al-ricorso; http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/1745-fit-ricorso-per-gli-itp.
No. Tutti coloro che, a qualunque titolo, sono stati inseriti in II fascia dopo il 31 maggio 2017 non potranno partecipare alla fase transitoria del FIT. La preclusione a nostro avviso è illegittima e, per tale motivo, abbiamo avviato uno specifico ricorso. Per maggiori informazioni visitate il link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/1745-fit-ricorso-per-gli-itp.
No, a meno che il titolo non sia espressamente riconosciuto come abilitante o non siate inseriti in II fascia delle G.I. prima del 31 maggio 2017. La preclusione a nostro avviso è illegittima e, per tale motivo, abbiamo avviato uno specifico ricorso. Per maggiori informazioni visitate il link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/1747-fit-ricorso-per-gli-insegnanti-in-possesso-di-titolo-afam
Come noto sarà avviato anche il concorso per la classe di concorso A23 (Italiano L2) i cui titoli di specializzazione sono dettati dal decreto Ministeriale n. 92/2016.
La problematica legata a detti docenti è la medesima già riscontrata in sede di concorsone del 2016 e fatta valere dagli insegnanti con ricorsi accolti da TAR e dal Consiglio di Stato, in quanto per la classe di concorso in parola non sono stati attivati percorsi abilitanti tali da consentire agli aspiranti al FIT il possesso dei requisiti richiesti.
Per tale ragione avvieremo un’apposita azione legale. Per maggiori informazioni visitate il link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/precari-della-scuola/1770-fit-ricorso-per-la-partecipazione-alla-fase-transitoria-per-la-classe-a23
Per tutti coloro che nel 2017 hanno avuto accesso al TFA sostegno tramite ricorso perché non in possesso dell’abilitazione sottesa, non sarà possibile compilare la domanda on-line per partecipare alla fase transitoria in quanto il prerequisito principale è la dichiarazione dell’abilitazione appunto. Per tali insegnanti, che si specializzeranno comunque entro il 30 giugno 2018, presenteremo un apposito ricorso per la partecipazione alla fase transitoria. Per maggiori informazioni visitate il link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/precari-della-scuola/1769-fit-ricorso-per-gli-specializzati-sul-sostegno-non-abilitati
Il bando di concorso prevede che possono partecipare alla procedura concorsuale tutti coloro che entro il 31 maggio 2017 si sono abilitati o specializzati all’estero e che entro il 22 marzo p.v. (termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso) abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo presso il M.I.U.R.
Per tutti coloro che si sono abilitati e/o specializzati in data posteriore (quindi dopo il 31 maggio 2017) o che conseguiranno la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 30 giugno 2018, abbiamo avviato specifiche azioni legali. Per maggiori informazioni visitate il link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/1750-fit-ricorso-per-gli-insegnanti-in-possesso-di-abilitazione-conseguita-all-estero
Ovviamente per partecipare al ricorso è condizione necessaria presentare la domanda di riconoscimento del titolo al M.I.U.R.
No, per il momento il FIT è previsto solo per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
No, la domanda di partecipazione deve essere presentata presso un’unica regione a pena di esclusione.
Ogni insegnante può partecipare al concorso per tutte le classi o tipologie di posto (comune o sostegno) per le quali ha i requisiti previsti dal bando o per le quali si ricorre.
No, si deve presentare un’unica domanda con l’indicazione di tutte le classi e tipologie di posti per cui si partecipa.
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 20 febbraio 2018 alle ore 9.00 fino al 22 marzo 2018 alle ore 23:59. Il bando prevede come unica modalità di presentazione della domanda quella telematica tramite POLIS tuttavia, per tutti coloro che non hanno i requisiti o che non riusciranno ad inserire la domanda a causa di limitazioni di sistema (con riferimento i nostri ricorrenti), abbiamo predisposto una apposita domanda cartacea da inoltrare al M.I.U.R. e presso USR di riferimento. Tutte le istruzioni al link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/precari-della-scuola/1744-fit-aperte-le-adesioni-al-ricorso
Si, per partecipare al ricorso deve presentare apposita domanda al M.I.U.R. che troverà in formato cartaceo sul nostro sito con tutte le istruzioni per l’inoltro al seguente link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/precari-della-scuola/1744-fit-aperte-le-adesioni-al-ricorso
No, questo è l’unico caso in cui dovrete presentare due distinte domande. Per la classe di concorso per cui ha titolo deve presentare la domanda on-line tramite il portale POLIS mentre per la classe di concorso per cui ricorre deve presentare la domanda cartacea utilizzando il nostro modello.
No, presentare la domanda, seppure in formato cartaceo, è a nostro avviso necessario. Pertanto Vi invitiamo ad utilizzare i nostri moduli allegati in calce e a seguire le istruzioni al link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/precari-della-scuola/1744-fit-aperte-le-adesioni-al-ricorso
No, l'ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.
Come noto il bando prescrive il pagamento di euro 5,00 per ogni classe per cui si partecipa al concorso. In altre procedure concorsuali sulla scuola che prevedevano il pagamento di tali somme non abbiamo provveduto a far effettuare il versamento ai nostri ricorrenti e non è stata ricevuta alcuna esclusione. Tuttavia tale determinazione fu assunta anche in quanto il prezzo per la procedura concorsuale era notevolmente superiore; trattandosi di un pagamento di soli euro 5,00 consigliamo di procedere al versamento, sempre nei modi e nei tempi previsti dal bando.
Si, è necessario allegare alla domanda tutte le ricevute dei pagamenti effettuati.
Nella fase transitoria si continuerà ad assumere il 50% degli insegnanti dalle GAE (fino al loro esaurimento) e l’altro 50% dalle graduatorie dei concorsi senza tralasciare i vincitori del concorso del 2016 per i quali resta fermo il diritto all’assunzione in ruolo. Accanto a questi ultimi saranno assunti tutti gli insegnanti che avranno superato i “nuovi” concorsi.
No, per partecipare alla fase transitoria non sono richiesti i 24 CFU/CFA prescritti come requisito imprescindibile, invece, nella fase ordinaria.
No, aderire al ricorso non preclude alcuna possibilità di partecipare al FIT ordinario o alla stessa fase transitoria tramite altro titolo che risponda ai requisiti fissati dal bando.
Si, è stata recepita la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la disposizione contenuta nella c.d. Buona scuola, nel punto in cui si esclude la partecipazione dei docenti in ruolo ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente. Gli insegnanti di ruolo, dunque, potranno partecipare alla fase transitoria per cambiare classe di insegnamento in virtù degli ulteriori titoli di abilitazione posseduti.
Si, la classe di concorso è stata bandita quindi, qualora non fosse in possesso di apposita abilitazione, potrà agire in virtù del suo diploma ITP per partecipare alla fase transitoria.