
Con la recente sentenza in commento la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Avvocatura Generale dello Stato confermando il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra la lavoratrice e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a fronte della stipula di contratti solo formalmente autonomi.
La ricorrente, una educatrice di asilo nido presso la PCDM, aveva agito in giudizio per ottenere la nullità dei contratti autonomi (di collaborazione continuata e continuativa, somministrazione e progetto) ed il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 2005 al 2010.
Ebbene sia la Corte di Appello di Roma che i Giudici di Piazza Cavour hanno avuto modo di affermare che a fronte della dimostrazione intervenuta in giudizio relativa a specifici orari di lavoro da osservare, turni definiti e prefissati dal lunedì al venerdì in presenza altresì di direttive precise impartite dal superiore, andava riconosciuta la natura subordinata del rapporto intercorso.
Accertato così il vincolo di subordinazione, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna emessa nei confronti della PCDM dalla Corte di Appello, la quale, aveva così motivato in punto di risarcimento: “Quanto alle conseguenze risarcitorie, per giurisprudenza costante opera anche nel settore pubblico, per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il principio generale in materia di lavoro subordinato di cui all’art. 2126 c.c., per cui il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento, compreso quello di fine rapporto, che secondo la disciplina (ancorchè speciale) applicabile al rapporto stesso, gli sarebbe spettato nel caso in cui fosse stato legittimamente inquadrato come lavoratore subordinato, sia per l’aspetto retributivo sia per l’aspetto previdenziale”.
“Si tratta di un’altra importante pronuncia che si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alle istanze dei lavoratori in merito al riconoscimento del vincolo di subordinazione - afferma l’avvocato Michele Bonetti che ha patrocinato il giudizio in Cassazione - riconoscendo il diritto al risarcimento del danno anche in casi particolari come quello in esame ove la lavoratrice aveva sottoscritto con la P.A. plurimi contratti di collaborazione continuata e continuativa, somministrazione e progetto”.