Come noto a partire dal D.Lgs. 59/2017 sono cambiate le regole per il reclutamento degli insegnanti. La novità principale è rappresentata dall’introduzione dell’obbligo del conseguimento di 24 CFU formativi nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche che, congiuntamente ad un titolo di laurea idoneo all’insegnamento, consentono di partecipare ai concorsi “riservati agli insegnanti abilitati”.
Non si comprende, tuttavia, come mai il possesso di tali titoli non è considerato sufficiente per l’inserimento in I fascia delle G.P.S., cioè nella fascia riservata agli abilitati.
Il nostro studio ha già ottenuto diversi accoglimenti in Tribunale che hanno portato all’ammissione in I fascia GPS grazie al possesso della laurea idonea all’insegnamento congiuntamente al possesso dei 24 crediti formativi.
Oggi, con la recentissima modifica normativa di cui all’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, si mette un nuovo tassello in tale percorso in quanto, dalla prima fascia delle GPS, solo per quest’anno scolastico, sarà possibile attingere per il ruolo.
In Gazzetta Ufficiale, difatti, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 73 che, come accennato, all’art. 59, introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. Oltre all’ammissione in I fascia, per ottenere il ruolo, si deve dimostrare il possesso di un servizio triennale (su posto comune o sostegno) negli ultimi 10 anni. Un requisito, dunque, più ampio nel tempo rispetto al concorso straordinario precedente.
Oltre a continuare nelle azioni volte ad ottenere l’ammissione in I fascia delle GPS per le supplenze, dunque, in questi mesi si potrà agire per sperare di ottenere l’immissione al ruolo ove, dopo l’ammissione in I fascia, si risulterà in posizione utile per attivare il meccanismo di cui al Decreto Sostegni bis.
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