In data 5 agosto 2019 l’Ecc.mo Consiglio di Stato conclude definitivamente il procedimento promosso dai ricorrenti per l’accesso alle prove scritte del concorso a cattedre di insegnamento per i titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia primaria, secondaria di I e II grado.
I ricorrenti proponevano ricorso al T.A.R. Lazio deducendo che la soglia minima prevista dal M.I.U.R. per l’ammissione alla seconda prova del concorso pari a 35/50, era troppo elevata rispetto al massimo punteggio ottenibile e non idonea a valutare le competenze specifiche delle materie oggetto di docenza, essendo unica per tutti i posti e le classi di concorso. Con ordinanza n. 1117/2013 il giudice di primo grado accoglieva l’istanza cautelare “limitatamente all’ammissione con riserva alle prove scritte dei ricorrenti i quali abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e, sostenute le prove preselettive, abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 30/35”. In virtù di detto provvedimento i ricorrenti venivano ammessi alle prove successive superandole e venivano così inseriti nella graduatoria di merito del concorso con riserva in attesa del giudizio di merito.
Successivamente l’On.le T.A.R. Lazio pubblicava la sentenza n. 9940/2015, che accoglieva anche nel merito il ricorso patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia. Con detta sentenza si ribadiva e cristallizzava l’ammissione dei ricorrenti che, avendo partecipato con riserva alle prove successive ottenendo esito favorevole, venivano così inseriti nella graduatoria conclusiva del concorso con conseguente scioglimento della riserva.
Avverso la sentenza di primo grado il Ministero proponeva appello innanzi all’Ecc.mo Consiglio di Stato il quale, in data 5 agosto 2019 conclude definitivamente il ricorso con la sentenza di merito n. 5565/2019, rigettando, pertanto, l’appello proposto dal Ministero “alla luce dei precedenti specifici della Sezione (da ultimo, la sentenza n. 1843 del 19 aprile 2017, che ha deciso l’appello n.r.g. n. 9031 del 2015; precedentemente, le sentenze 19 dicembre 2016, nn. 5378, 5379, 5380 e 5381), dai quali il Collegio non ritiene di doversi discostarsi; la clausola del bando, oggetto di impugnazione, è stata già annullata dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, con sentenze, diverse da quella in esame, passate in giudicato, ovvero, fra le altre, con le sentenze 11 gennaio 2014, n. 326; 14 luglio 2015, n. 9427; 14 luglio 2015, n. 9425”.
“Detta sentenza ha ancora una volta sancito le tesi del nostro studio” - a parlare è l’Avvocato Michele Bonetti- “circa la illegittima previsione di una soglia troppo elevata, e dunque, sproporzionata per consentire una congrua selezione dei candidati così come accaduto anche in altri concorsi pubblici oggetto di impugnazione.” I ricorrenti vittoriosi ormai lo sono a titolo definitivo.