
Il Presidente del Tar Catania, su ricorso patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia ha accolto il ricorso di una candidata esclusa dalle prove scritte del concorso TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per il sostegno svolto presso l’Università degli Studi di Messina.
Secondo la Commissione, difatti, il compito della ricorrente e quello di altra candidata erano stati annullati per “copiatura formale e sostanziale”.
In ricorso, tuttavia, si è sostenuta l’erroneità di tale semplicistica tesi giacchè non è solo con il confronto di due elaborati che può decretarsi l’annullamento della prova. Analizzati i due compiti dai legali di Bonetti & Delia, con spirito evidentemente opposto da quello della Commissione e volto all’effettiva ricostruzione di quanto accaduto durante la prova, si evinceva che la ricorrente era stata la parte meramente “passiva”che aveva, dunque, subito la copiatura e che, in ragione di ciò, illegittimamente è stata esclusa.
I legali, difatti, secondo il T.A.R., “come risulta dalla documentazione versata in atti e dalle puntuali argomentazioni indicate in ricorso”, hanno dimostrato che il compito della ricorrente era sintatticamente perfetto mentre, invece, quello dell’altra candidata, che presentava parole errate, periodi incompleti e privi di alcun logico significato, dimostrava inequivocabilmente che fosse l’altra candidata ad essere la parte attiva della copiatura.
Il Presidente del T.A.R. con decreto d’urgenza, accoglieva il ricorso e condivideva integralmente tutte le censure rappresentate in ricorso da Bonetti e Delia chiarendo appunto che “probanti elementi depongono nel senso che l’autore dell’elaborato n. 63 abbia copiato (incorrendo, tra l’altro, in plateali errori di trascrizione e in ulteriori omissioni) l’elaborato redatto dalla ricorrente (n. 73); che, pertanto, la decisione assunta dall’Amministrazione, la quale ha fatto esclusivo riferimento alla circostanza che i due elaborati risultavano “formalmente e sostanzialmente identici”, appare assunta all’esito di una non compiuta istruttoria (e la stessa risulta, tra l’altro, non adeguatamente motivata); che, in particolare, la Commissione, prendendo atto che la ricorrente non aveva copiato l’elaborato n. 63 (avendo piuttosto consentito la copiatura del proprio elaborato), avrebbe dovuto indicare le eventuali ragioni giuridiche di natura “disciplinare” poste a fondamento dell’esclusione della ricorrente”.
Gli avvocati commentano “La nostra ricorrente avrà la possibilità che il suo compito venga corretto dalla Commissione e, in caso di esito positivo, sostenere la prova orale. Non si discute che i casi di copiatura nei pubblici concorsi vadano certamente attenzionati e, se il caso sanzionati con l’annullamento, ma è importante che l’Amministrazione effettui una valutazione attenta e precisa quanto meno per comprendere se i candidati hanno avuto entrambi un ruolo attivo. Abbiamo avuto altri casi in altre procedure concorsuali in cui abbiamo sempre ottenuto vittorie importanti in quanto, come nel caso che ci occupa, i ricorrenti erano del tutto incolpevoli”.