All’indomani delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in relazione al riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero per insegnare sulla materia e sul sostegno, sono molte le domande relative ai prossimi passi da fare, specie per chi ha già inoltrato la domanda di riconoscimento al Ministero.
Come noto, i principi sanciti dalla Plenaria hanno tracciato una strada nitida sul valore abilitate dei titoli esteri che, si prevede, non avrà risvolti solo sui titoli conseguiti in Romania e Bulgaria (oggetto delle suddette pronunce) ma su tutti i titoli esteri in generale.
Ciò in quanto, ad avviso del Consiglio di Stato, bisogna rispettare la ratio della direttiva 2005/36/CE, la quale si pone l’obiettivo di attuare fattivamente le libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, proponendosi di “facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli”.
Il Consiglio di Stato, dunque, nell’affermare che i titoli devono essere riconosciuti, sottolinea la necessità di una verifica in concreto delle competenze professionali nella loro interezza. Non dovrà, dunque, essere preso in considerazione il mero titolo, ma anche tutta l’esperienza professionale e culturale dell’insegnante svolta e conseguita in Italia.
Ad oggi il Ministero dell’Istruzione e del Merito è in possesso solo della domanda inoltrata tramite un modulo online che non consente di tenere conto di ulteriori titoli posseduti dal richiedente né dell’eventuale esprienza professionale maturata. Tali elementi potrebbero essere determinanti al fine di consentire un’analisi completa al M.I.M. della posizione del docente, anche nell’ottica di evitare l’imposizione di misure compensative eccessivamente gravose in relazione al bagaglio professionale nell’insegnante nel suo insieme.
Per tali ragioni lo Studio Legale sta già inoltrando specifici atti integrativi della domanda avanzata, parametrati sulla base dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria e volti ad una rapida e completa analisi della posizione dei docenti che abbiano richiesto il suddetto riconoscimento.
Tale integrazione ha inoltre la finalità di evitare l’imposizione di misure compensative, che oggi la Plenaria riporta debbano essere proporzionate e opportune, a cui l’Amministrazione subordina il riconoscimento del titolo e che, spesso, arrivano addirittura a prevedere un tirocinio di adattamento di 600 ore in due anni scolastici. Ciò vorrebbe dire ritardare di altri due anni il pieno riconoscimento, con la conseguente impossibilità, ad esempio, di essere inseriti in I fascia GPS e stipulare incarichi, anche in quei casi in cui, magari, il docente insegna già da anni in Italia come precario.
Per informazioni su tale azione e per un preventivo contattate l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Chi, invece, ha inoltrato la domanda da oltre quattro mesi e vuole agire avverso il silenzio, può consultare il link https://www.avvocatomichelebonetti.it/titoli-esteri/riconoscimento-titoli-scuola/ricorso-avverso-il-silenzio-serbato-dall-amministrazione-sul-riconoscimento-dell-abilitazione-all-insegnamento-conseguita-in-paesi-ue-ed-extra-ue