Il figlio unico referente del genitore disabile in situazione di gravità, su cui esercita legale tutela, ha diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale tra province.
È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Siracusa che, in totale accoglimento delle richieste formulate dallo Studio Legale Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Amministrazione la quale aveva respinto la richiesta di trasferimento della docente sulla base del presupposto che la condizione di “figlio unico referente del genitore disabile” potesse rilevare solo nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
Per la risoluzione della complessa vicenda, che vedeva la ricorrente impossibilitata ad assistere il genitore in quanto assegnataria da più di 10 anni di una sede di lavoro ad oltre 800 km dalla propria residenza, si è fornita un’interpretazione organica della normativa di riferimento muovendo in particolar modo dai principi sanciti dalla L. 104/1992, volti a garantire la piena tutela della persona disabile, coordinati con il TU in materia di pubblico impiego e con le disposizioni dettate dal CCNI, in virtù dei quali il diritto di precedenza può essere riconosciuto anche nei casi oggetto della controversia in esame.
Il Giudice, dunque, preso atto della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto di precedenza anche nelle operazioni di mobilità tra province, ha disposto il rinnovo delle procedure di mobilità rivalutando la posizione della ricorrente alla luce del punteggio e del diritto di precedenza.
“La tematica è stata trattata dal Giudice con sensibilità e rigore” commenta l’Avv. Michele Bonetti che ha patrocinato la causa “il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità deve essere riconosciuto a garanzia del disabile e di colui che lo assiste. Non si può lasciare un tema delicato come quello dell’assistenza alla persona diversamente abile alla mera assegnazione temporanea, strumento incerto e di durata meramente annuale. Ora – prosegue l’Avv. Bonetti – proseguiremo per le azioni volte alla partecipazione alle operazioni di mobilità, avverso l’apposizione del vincolo quinquennale e per il ricongiungimento familiare dei genitori con figli minori di tre anni”.