Come noto la FP CGIL riteneva del tutto illegittima la decisione dell’Associazione Nostra Famiglia di disapplicare il CCNL Sanità Privata ai propri dipendenti e di sostituirlo con il CCNL RSA e CDR.
Al fine di tutelare i dipendenti lo studio legale con la FP CGIL ha incardinato in diverse sedi dei Tribunali competenti delle cause “pilota”. La vicenda che ha visto i lavoratori FP CGIL vincere nei primi due gradi di giudizio è stata da ultimo affrontata anche dalla Suprema Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 3597/2024 pubblicata in data 14 ottobre 2024 ha definitivamente sancito la fondatezza dei nostri ricorsi sancendo i principi di diritto su cui gli stessi si fondano.
“Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta.
Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).
Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013).
Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente - appunto - la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.
Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'8 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell'odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020.
- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 4, co. 2, CCNL sanità privata 19/01/2005, 1346, 1373, 1418, 1419 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità della clausola di ultrattività pattizia del CCNL sanità privata del 19/01/2005 per la sua indeterminatezza, in violazione dell'art. 1346 c.c.”
“Il recesso assumerebbe invece tutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il CCNL avesse una durata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nella specie.
Inoltre, la comunicazione dell'associazione ricorrente del 27/01/2020 - ossia che dal 1°/02/2020 avrebbe variato il CCNL applicato ai rapporti di lavoro delle controricorrenti - ha perduto la sua rilevanza a fronte del comportamento della medesima associazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d'Appello in termini di prolungata applicazione del CCNL sanità privata (ossia quello rispetto al quale era stata intimata la "disdetta" in data 27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suo rinnovo dell'08/10/2020. La Corte territoriale, e con un apprezzamento di fatto, ha ravvisato un vero e proprio comportamento concludente contrario a quella comunicazione del 27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ogni possibile rilevanza. Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che "quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 ALNF era libera di applicare il CCNL CDR o anche di non applicarne nessuno, attesa l'efficacia e la validità del recesso/disdetta... comunicati tempestivamente" (v. ricorso per cassazione, p. 35). Ma la Corte d'appello ha accertato che questa libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuata mediante comportamento concludente, di continuare ad applicare proprio il CCNL sanità privata che era stato rinnovato.
È pur vero che alla data dell'8/10/2020 ARIS, che aveva sottoscritto il CCNL IRCCS (sostitutivo del CCNL sanità privata del 2005), non rappresentava più l'odierna ricorrente, in quanto quest'ultima era receduta dal vincolo associativo sin da luglio 2020. Ma è altresì vero che la Corte d'Appello ha ravvisato la ragione dell'applicabilità del nuovo CCNL IRCCS non nel meccanismo della rappresentanza sindacale, bensì nella circostanza dell'avvenuta applicazione integrale di quel CCNL continuata anche dopo l'8/10/2020 e fino al 10/12/2020, ritenuta - con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità - integrante gli estremi del comportamento concludente in termini di recezione tacita o implicita di quella determinata "fonte" collettiva e anche del suo rinnovo (V. sentenza impugnata, p. 11). Tanto è sufficiente a ritenere
sussistente il vincolo ad applicare il CCNL IRCCS in virtù, appunto, di quella recezione tacita o implicita. (…)
Infine l'esatta qualificazione giuridica di quel CCNL CDR del 2012 in termini di "accordo separato" rappresenta una questione priva di rilievo a fronte dell'accertamento - compiuto dalla Corte territoriale in punto di fatto dell'avvenuta continuata applicazione del CCNL sanità privata 2005 anche per il periodo
dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo della volontà dell'Associazione "La Nostra Famiglia" di mantenere ferma la disciplina collettiva contenuta in quel CCNL sanità privata e, quindi, di non applicare il CCNL CDR quand'anche fosse stato un "accordo separato".
Nonostante quanto statuito dalla Corte di Cassazione e dai Giudici dei precedenti gradi di giudizio ad oggi il datore di lavoro nulla ha fatto e quindi al fine di tutelare i diritti di tutti i lavoratori dell’Associazione Nostra Famiglia lo studio legale congiuntamente alla FP CGIL ha deciso di incardinare per tutti coloro che vorranno nuovi giudizi presso i Tribunali competenti.
Lo studio predisporrà ricorsi al giudice del lavoro nella forma del ricorso ex articolo 414 c.p.c. per i lavoratori al fine di bloccare l’applicabilità del nuovo CCNL alla singola posizione e per richiedere anche tutte le differenze retributive, indennitarie e previdenziali perse a causa dell’illegittimo mutamento contrattuale.
I ricorsi verranno incardinati innanzi il Tribunale Ordinario, in veste del Giudice del Lavoro, e competente sarà il tribunale in base al luogo di lavoro del singolo dipendente.
Chi potrà aderire al ricorso?
Tutti i dipendenti dell’Associazione Nostra Famiglia che si sono visti illegittimamente mutare il CCNL applicato al proprio contratto di lavoro da CCNL Sanità Privata a CCNL RSA E CDR.
Quale è il costo del ricorso?
Per tutti i lavoratori iscritti alla FP CGIL il ricorso sarà gratuito (o meglio a spese della CGIL) questi dovranno sostenere solo le spese per il contributo unificato (la cui somma da versare è pari a 259 euro essendo la causa di valore indeterminato ed è da pagare solo qualora nell’anno precedente si avesse un reddito familiare superiore ai 38.514,00) che dovrà essere pagato a parte; in caso di ricorso con più soggetti potrà essere ripartito tra gli stessi, così come le somme per i domiciliatari ossia per eventuali professionisti in loco che dovranno effettuare incombenze (si precisa che alla luce del processo telematico le incombenze sono prevalentemente tutte telematiche e che quindi molto difficilmente vi sarà necessità di un domiciliatario, ma trattasi di eventualità che se pur residuale potrebbe verificarsi).
In merito al contributo unificato si precisa: possono usufruire dell’esenzione del contributo unificato i soggetti che hanno un reddito inferiore ad € 38.514,03 (il triplo di 12.838,01), reddito che viene aumentato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente a carico (tale importo viene annualmente rivalutato). Occorre evidenziare che il reddito di cui tenere conto per l’ammissione ai benefici in parola previsti dal DPR n. 115/2002 è, secondo la testuale espressione degli artt. 9 e 76, il “reddito imponibile” risultante dall’ultima dichiarazione, ossia l'ultimo periodo dichiarabile. L'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (Cass. n.15694/2020); per ultima dichiarazione, quindi, non si intende l'ultima presentata ma quella relativamente alla quale è sorto l'obbligo di presentazione, anche se ancora materialmente non presentata.
Tutti coloro che non sono iscritti alla FPCGIL possono rivolgersi al nostro studio comunque e oltre alle somme sopra indicate dovranno versare allo studio legale la somma di euro 250,00 alle seguenti coordinate bancarie.
MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. Filiale
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ROMA RM Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato:
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Come aderire al ricorso?
- Tutti gli interessati dovranno in primis compilare il seguente form on line (https://forms.gle/dzMJk3WpSEcE6pC7A )
- Tutti gli interessati inoltrare la seguente documentazione prima via email (solo in formato PDF, no FOTO) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. scrivendo nell’oggetto della email “RICORSO NOSTRA FAMIGLIA”:
- Scheda di adesione.
- Copia del contratto di assunzione e di eventuali variazioni.
- Copia di tutte le lettere ricevute sul mutamento contrattuale.
- Copia di tutte le buste paga dall’assunzione ad oggi.
- Memo contenente la propria storia professionale nell’Associazione Nostra Famiglia.
- Curriculum vitae.
- Procura compilata e sottoscritta.
- Copia del documento di identità.
Successivamente tutti i documenti sopra indicati (ad eccezione delle buste paga) dovranno essere inoltrati tramite plico raccomandato allo studio legale:
STUDIO LEGALE AVVOCATO MICHELE BONETTI
Via di San Tommaso d'Aquino, 47
00136 ROMA
Entro quando si può aderire al ricorso?
Il ricorso non ha un termine decadenziale, ma lo studio legale reputa opportuno agire il prima possibile considerando che i ricorsi sulle singole sedi di lavoro potrebbero essere anche accorpati. Per tale motivo e per agevolare le adesioni anche ai ricorsi collettivi dovranno intervenire entro il 15 dicembre.