
Circostanza comune a molti studenti è quella di protrarre i propri studi universitari per un periodo superiore ad otto anni, senza sostenere in tale periodo alcun esame.
L’art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933 a tal proposito così recita: (…) “coloro i quali non sostengono esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.” Trattasi della c.d. decadenza per inattività dalla carriera universitaria.
Il dato testuale della disposizione risulta essere particolarmente rigido e non suscettibile di alcun tipo di interpretazione. Tuttavia, grazie alle pronunce del Giudice Amministrativo si è consolidato un orientamento secondo cui anche la semplice prenotazione di esami o addirittura l’esito negativo di una prova, denotano la partecipazione dello studente all’attività accademica e, pertanto, si configurano come atti che sarebbero idonei ad interrompere i termini decadenziali.
Recenti pronunce hanno chiarito che affinché possa accertarsi l’intervenuta decadenza dalla qualità di studente è opportuno far riferimento ad una completa inattività che deve sostanziarsi in una assenza totale dalla vita universitaria per più di otto anni.
Dunque, al fine di fornire la prova effettiva della partecipazione dello studente alla attività universitaria sarà certamente utile anche la registrazione delle bocciature, la partecipazione alle diverse attività accademiche (frequenza di corsi, seminari, prove preselettive, ecc.), tutti atti idonei ad interrompere il decorso dei termini necessari alla declaratoria di decadenza dalla qualità di studente.
La norma de qua, come chiarito in precedenza, è volta a sanzionare la condizione di inattività di chi ometta di sostenere esami per più di otto anni consecutivi, non certo la condotta di chi, pur partecipando alla attività didattica e, sostenendo esami, non riesca a superarli con profitto.
Molteplici sono, infatti, i casi in cui l’Ateneo dichiari illegittimamente la decadenza dalla qualità di studente. Addirittura, sovente accade che la carriera dello studente venga dichiarata decaduta dall’ateneo dopo molti anni dalla condizione di inattività di cui all’art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933.
Ebbene, in simili circostanze il nostro studio è intervenuto a tutela degli studenti e del loro diritto all’istruzione e formazione, impugnando gli illegittimi provvedimenti ed ottenendone l’annullamento
Non di rado, gli Atenei, a seguito di specifica diffida individuale, hanno provveduto in via di autotutela al reintegro dello status di studente ed alla rideterminazione dei crediti formativi maturati, in modo da consentire al prosecuzione ed il completamento degli studi intrapresi.
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