Lo studio legale ha riaperto la campagna per inoltrare i ricorsi per ottenere l’equa riparazione del danno derivante dalla eccessiva durata del processo, così come previsto dalla c.d. Legge Pinto.
Di seguito vengono fornite informazioni di carattere generale utili a tutti coloro che a causa di giudizi troppo lunghi hanno subito danni patrimoniali e non patrimoniali.
In ogni caso per avere maggiori informazioni si chiede di inoltrare una email allo studio (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) specificando la propria posizione e per avere un primo colloquio con i collaboratori dello studio legali che provvederanno ad analizzare le singole posizioni e a fornire un primo riscontro.
Cos’è:
Previsto dalla L. 89 del 24 marzo 2001 si tratta di un risarcimento dovuto dallo Stato in caso di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole di durata del processo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2bis, L. 89/2001 il termine di ragionevole durata del processo si considera rispettato se non eccede la durata di:
- 3 anni per i procedimenti di primo grado;
- 2 anni per i procedimenti di secondo grado;
- 1 anno per il giudizio di legittimità;
- 3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata: i procedimenti di esecuzione devono essere considerati distintamente rispetto al procedimento di cognizione, di conseguenza i termini devono essere sommati (Cass., SS.UU., 19/03/2014, n. 6312);
- 6 anni per le procedure concorsuali.
In ogni caso, il termine ragionevole è rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 6 anni (art. 2, comma 2-ter, L. 24/03/2001, n. 89).
Il processo si considera iniziato, ai fini del computo del termine, con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notifica dell’atto di citazione.
Nell’esecuzione forzata il termine decorre dal pignoramento ex art. 491 c.p.c.
Non è computato il periodo di sospensione del processo e quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa.
A chi si applica:
- controversie civili;
- procedimenti penali;
- procedimenti amministrativi (no ricorsi straordinari);
- procedure fallimentari;
- procedimenti tributari.
È esclusa l’applicazione del procedimento in esame a procedimenti che si svolgono davanti a organi privati di giustizia (Cass. 13/02/2014, n. 3316).
Tempistiche e modalità di richiesta:
La domanda si propone, a pena di decadenza, entro sei mesi in cui la decisione che definisce il procedimento in discussione diventa definitiva.
Si propone ricorso al Presidente della Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo.
E’ obbligatoria l’assistenza di un avvocato.
Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Requisiti:
- irragionevole durata del processo;
- attuazione dei rimedi preventivi di cui all’art. 1- te L. 24.03.2001 m. 89 (requisito richiesto a pena di nullità e si applica ai procedimenti la cui durata, dopo il 31.06.2016 eccede i termini ragionevoli;
- esistenza di un danno;
- nesso causale tra la irragionevole durata del processo ed il danno.
Chi non può ricorrervi:
- parte soccombente condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
- nel caso in cui il Giudice abbia accolto la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa ex art. 91 c.p.c. del Giudice o in caso di mediazione del Mediatore;
- estinzione del reato per prescrizione in caso di una condotta della parte finalizzata a dilatare i tempi processuali;
- abuso dei poteri processuali;
- quando la parte ha avuto vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto all’indennizzo;
- quando l’imputato non ha depositato l’istanza di accelerazione del processo penale nei 30 giorni successivi al superamento dei termini ex 2-bis.
Danno risarcibile:
sia danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) sia danno non patrimoniale (danno morale, danno biologico e danno esistenziale) che dovranno essere provati dal ricorrente.
Termini eventuale provvedimento di accoglimento:
entro 30 giorni dal deposito del ricorso.