
Il Tribunale Ordinario di Latina riconosce come illegittimo il comportamento dell’Amministrazione laddove non considera l’effettiva esperienza maturata dalla docente ma si ferma ad elementi formali, in lesione della posizione lavorativa della stessa.
La ricorrente adiva il Giudice del Lavoro per richiedere la disapplicazione dell’atto dell’ATP Latina, con il quale le venivano decurtati i punti relativi al servizio maturato come insegnante di scuola primaria, ma formalmente alle dipendenze di una cooperativa.
Il Tribunale, dopo aver valutato quanto previsto dalla “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune” allegata all’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, ha riconosciuto la validità dell’attività prestata ai fini del computo del punteggio, ragionando sulla natura sostanziale, piuttosto che formale, del servizio reso.
Il Giudicante ha precisato che la normativa di riferimento non fa alcuna distinzione tra il servizio prestato formalmente alle dipendenze dirette dell’Amministrazione e il servizio prestato a favore dell’Amministrazione, ma alle formali dipendenze di enti privati, ritenendo che nucleo della valutazione dovesse essere la tipologia del servizio prestato e la mansione svolta.
In questo senso, la sentenza afferma che “la forma contrattuale sulla base del quale il servizio è stato reso, a ben vedere, non è in grado di incidere e condizionare la validità di quest’ultimo; ciò che rileva è il solo dato sostanziale che il servizio sia stato effettivamente prestato a favore e nell’ambito di una scuola paritaria dell’infanzia, regolarmente riconosciuta, non importa in esecuzione di quale tipologia di contratto, né per quel che qui rileva, alle formali dipendenze di chi”.
In ragione della pronuncia in commento, ora l’ufficio scolastico dovrà rettificare la posizione della docente in GPS.
“Il Giudice ha rimesso centro l’effettiva esperienza maturata dalla docente elemento che dovrebbe sempre prevalere rispetto al dato formale”, commenta l’Avvocato Michele Bonetti che ha patrocinato la causa. “La sentenza, peraltro, apre anche spiragli a profili risarcitori”.