
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione I Quater) ha accolto il ricorso di un candidato escluso da un concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato per presunta inidoneità psico-fisica, annullando il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno e ordinando l’inserimento del ricorrente nella graduatoria “a pieno titolo.”
Il caso trae origine dal concorso pubblico per Allievi Agenti, da cui il candidato era stato escluso a seguito delle valutazioni della commissione medica concorsuale. In seguito all’esclusione, il candidato si era sottoposto a nuove valutazioni psichiatriche, che avevano evidenziato l’assenza di qualunque psicopatologia. Forte di questo nuovo riscontro clinico e di precedenti idoneità ottenute in altri concorsi militari, ha deciso di impugnare il provvedimento dinanzi al TAR.
Il T.A.R. superando il più rigido orientamento giurisprudenziale che afferma l’insindacabilità delle valutazioni tecniche da parte della Commissione ha affermato che “non vi sia l’insindacabilità assoluta degli accertamenti eseguiti in sede concorsuale attesa la possibilità di contrastarli con l’allegazione di elementi idonei, volti ad evidenziare la illogicità e il travisamento dei presupposti” pur se “ricade sull’interessato l’onere di allegare elementi concreti e convincenti sul piano, per lo meno, del principio di prova. In linea di principio, quindi, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa, ma non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici indici di inattendibilità
Il giovane aspirante agente, affidandosi all’Avvocato Michele Bonetti name founder di Bonetti e Delia studio legale, è riuscito a fornire questi elementi giacchè “laddove le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica specialistica allegata al ricorso, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio. In esecuzione della sopra richiamata ordinanza istruttoria, l’organo incaricato della verificazione ha sottoposto l’interessato a visita medico-legale che ha concluso nei termini di “assenza di patologia”.
Il T.A.R. ha dunque superato la posizione dell’Amministrazione che riteneva “la non idoneità della verificazione a dimostrare l’illegittimità del giudizio di inidoneità impugnato, non rinviabile a nuovi e diversi organi e in tempi successivi rispetto a quello dell’accertamento concorsuale” spiegando che l’innovativa decisione “si fonda non su accertamenti, anche qualificati, svolti presso altre strutture sanitarie, né su accertamenti eseguiti in diversi procedimenti concorsuali, bensì sulle risultanze di una verificazione, strumento che il legislatore ha attribuito al Tribunale per coadiuvarlo nella risoluzione di controversie che implichino l’apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione. Il risultato della verificazione eseguita ha smentito la valutazione di inidoneità psico-fisica espressa dalla Commissione esaminatrice concorsuale, concludendo per l’idoneità del ricorrente sulla base di quanto previsto dalla normativa applicabile alla selezione in esame, che il collegio non ha ragione di non considerare attendibile”.