
Il Tribunale di Padova, in funzione del Giudice del Lavoro con sentenza n. 382/2022 pubblicata il 20 giugno 2022, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti e Delia, dichiarando che: “la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea congiuntamente a 24 cfu valido per l’insegnamento nella I fascia delle GPS per la classe di insegnamento B012, e nella II fascia delle G.I.”.
La ricorrente è una docente che presta servizio presso gli istituti scolastici statali secondari, nella classe di insegnamento B012 in virtù del conseguimento del titolo di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche e che nel 2018 conseguiva i 24 cfu nella medesima classe di concorso.
A seguito della sua esclusione dalla prima fascia delle GPS e dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto, la docente agiva innanzi al Tribunale di Padova – Sezione Lavoro, chiedendo la disapplicazione dell’ordinanza ministeriale n. 60/2020 e del decreto ministeriale n. 374/2017 nonché dei successivi decreti ministeriali e conseguenti, in quanto illegittimi ed in contrasto con i decreti legislativi 59 del 2017 nonché della legge 107 del 2015.
Il Tribunale di Padova, accogliendo le richieste della docente, ha riconosciuto come l’interpretazione della normativa da parte dei decreti ministeriali si ponga in contrasto con la normativa di settore, oltre ad essere idonea a determinare “una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”.
La sentenza quindi rileva come l’agere dell’amministrazione sul punto sia illegittimo, in quanto la normativa prevede l’equiparazione tra docenti abilitati e docenti in possesso del diploma di laurea e dei 24 cfu. con il conseguente diritto degli stessi ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Condannando l’Amministrazione il Tribunale ritiene ragionevole che “i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU”.