Il Tribunale di Lecco, in veste del Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso patrocinato dallo studio legale Avv. Michele Bonetti & Partners ha chiarito alcuni principi cardini in materia di contrattazione collettiva.
La ricorrente lamentava un improvviso cambio del CCNL da applicarsi al rapporto di lavoro ad opera del datore, rilevando non solo come il nuovo CCNL fosse scaduto, ma anzi questo non era stato sottoscritto dalla sigla sindacale a cui la stessa era iscritta da oltre 20 anni.
Dal canto suo il datore di lavoro sosteneva che in base alle mansioni svolte dalla ricorrente il nuovo CCNL scelto fosse più attinente e che non fosse privo di vigenza considerando che i contratti collettivi devono considerarsi validi sino a successivo rinnovo, infine il datore riteneva che rientrasse nei propri poteri recedere dalla contrattazione collettiva e che in ogni caso il nuovo contratto era stato scelto in base alle mansioni svolte dalla lavoratrice.
Il magistrato adito, ripercorrendo le decisioni della Suprema Corte di Cassazione ha descritto i seguenti punti fermi.
In primis il Giudice chiarisce che “i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle stesse, atteso che l’opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost.” e riprendendo la sentenza della Cassazione n. 3672 /2021 precisa “la disposizione dell’articolo 2174 c.c. – sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo – non si applica ai contratti collettivi post – corporativi che, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti cui soltanto spetta stabilire se l’efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza; la cessazione dell’efficacia dei contratti collettivi, coerentemente, con la loro natura pattizia dipende quindi dalla scadenza del termine ivi stabilità … in difetto di una regola di ultrattività del contratto medesimo, la relativa disciplina non è più applicabile, e il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge, salvo che le parti abbiano inteso, anche solo per facta concludentia, proseguire l’applicazione delle norme precedenti (V. Cass. 20784 del 2010; n. 19252 del 2013)”.
Il datore di lavoro difatti sceglieva unilateralmente di applicare al rapporto di lavoro il CCNL CDR nel quale non era prevista alcuna clausola di ultrattività e che era già scaduto, per pattuizione espressa, da oltre tre anni.
Chiarito che i contratti collettivi non hanno una validità indefinita nel tempo, ma quella indicata dalle parti o espressamente o per facta concludentia, l’Ill.mo Magistrato precisa, rigettando la tesi del datore di lavoro, che non rientra nei poteri di questi recedere dalla contrattazione collettiva, ma al massimo disapplicare la detta contrattazione: “quella di recedere dal contratto collettivo nazionale di lavoro è facoltà che spetta solo alle associazioni sindacali stipulanti, e non al singolo datore di lavoro.
Se poi il CCNL è recepito nella contrattazione individuale, eventualmente anche per comportamento concludente del datore di lavoro, deve ritenersi operante il principio per cui il recesso unilaterale dell’imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato comporta soltanto l’insussistenza del vincolo in sede di stipulazione di nuovi contratti individuali, ma non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso; in caso contrario sarebbe vanificato il fondamentale principio di stabilità vincoli dell’autonomia privata sancito dall’art. 1372, primo comma c.c.(cass. n. 3296/2002; conforme Cass. n. 1586/2002)”.
Il Giudice del Lavoro rigettava integralmente la difesa del datore di lavoro che pretendeva di dare una valenza al CCNL oltre il periodo temporale pattuito espressamente al momento della sottoscrizione dello stesso e che addirittura pretendeva di potersi sostituire alle rappresentanze sindacali esercitando il diritto di recesso.
Ad abundantiam osserva il Giudice adito “irrilevante è la circostanza che il CCNL CDR sia più confacente alle mansioni svolte dalla ricorrente. Infatti. Il contratto collettivo di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti e a coloro che abbiano espressamente o implicitamente aderito a contratto stesso, sicché la prossimità dell’attività esercitata dall’imprenditore non è elemento vincolante per determinare l’applicabilità di questo o quel CCNL che si voglia scegliere per disciplinare il rapporto di lavoro”.
Il Tribunale di Lecco attraverso l’analisi della posizione della ricorrente ripercorre le varie posizioni giurisprudenziali avutesi nell’arco del tempo, ricordando i principi cardini che ad oggi segnano le modalità di applicazione dei CCNL effettuando così una valutazione generale sul comportamento del datore di lavoro che improvvisamente ed in maniera unilaterale modificava il CCNL applicato ai contratti di lavoro sostituendolo con un contratto collettivo scaduto e con meno tutele per i dipendenti.
