Le regole erano chiare. Se non si ottiene il 18, l’esame non è superato ed il punteggio ottenuto non conterà nulla ai fini della graduatoria.
Nessuno poteva beneficiare di alcunché se, appunto, non si otteneva il 18. Perché curarsi allora di prevedere una qualche regola volta all’arrotondamento dei decimali? Chiaramente non ve ne era alcuna necessità ed infatti le regole ministeriali si limitano a darne atto.
Ecco perché il D.M. 418/25, all’art. 6, chiariva che “ai fini della determinazione del voto d’esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti nelle prove si arrotondano all’unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l’esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30)“.
La regola, dunque, non poteva che essere relativa alla (sola) carriera dello studente in quanto le regole per la graduatoria erano già scritte consentendo, in tal caso, l’arrotondamento dei decimali oltre il “,5”.
Si trattava, a ben vedere, di una precisazione quasi tautologica. La carriera dello studente non sarebbe iniziata neanche se il 18, in ogni esame, non fosse stato acquisito all’esito della prova nazionale. E’ chiaro che tale regola, pensata per un sistema in cui la rigida indicazione della bocciatura a fronte del mancato ottenimento del 18, aveva una sua ratio, come detto, che contrasta in maniera frontale con le regole attuali. Si arrotonda il voto utile, non quello inutile. La regola, allora, dovrebbe copernicanamente cambiare quando è lo stesso Ministero a non dare più alcun valore alla soglia del 18 che, solo ora, ha deciso di cambiare.
E’ illegittimo, dunque, per tutti coloro i quali hanno ottenuto un punteggio tra 17,5 e 17,9 in uno degli esami che il Ministero, non abbia applicato la regola dell’arrotondamento anche a questi ultimi a fronte, a contrario, di uno slargamento di tutti gli altri parametri soglia, ampiamente noti.
Chiaramente un tema come quello di cui abbiamo discusso può essere fatto valere individualmente o collettivamente ma, in tale ultimo caso, esclusivamente insieme ad altri soggetti nella stessa posizione processuale pur con inevitabili, seppur limitate, criticità legate ad una giurisprudenza restrittiva su tali azioni.
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