Il TAR Lazio ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia contro il provvedimento con cui l’USP aveva escluso una docente dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), ritenendo non valido il diploma universitario di interpretariato e traduzione da lei conseguito nel 2000.
La docente aveva ottenuto il titolo prima dell’introduzione delle lauree specialistiche e magistrali nel settore, attivate solo nel 2004. All’epoca, tuttavia, quel diploma universitario costituiva a tutti gli effetti titolo di accesso all’insegnamento.
Secondo l’USP, per l’accesso alle classi di concorso linguistiche sarebbe stato necessario unicamente il possesso di una laurea magistrale. Tale interpretazione aveva determinato l’esclusione della docente dalle graduatorie.
La sentenza del TAR ha invece ricostruito l’evoluzione normativa del settore, evidenziando che il diploma universitario per interpreti e traduttori era un titolo universitario legalmente riconosciuto anche ai fini dell’insegnamento, che continua a essere richiamato dalle tabelle ministeriali relative ai titoli conseguiti entro l’anno accademico 2000/2001.
La decisione riafferma un principio di particolare rilievo: le successive modifiche normative non possono privare di efficacia giuridica titoli che, al momento del loro conseguimento, erano espressamente riconosciuti dall’ordinamento come validi per l’accesso all’insegnamento. Diversamente, verrebbe compromesso il principio dell’affidamento e si finirebbe per disconoscere il valore di intere categorie di percorsi universitari storicamente riconosciuti.
«Si tratta della prima pronuncia in assoluto sulla validità di tali titoli», ha commentato Michele Bonetti. «Il TAR ha condiviso una ricostruzione normativa che restituisce coerenza al sistema e tutela il principio dell’affidamento, affermando che l’evoluzione dell’ordinamento non può trasformarsi in uno strumento per negare valore a titoli che lo Stato aveva espressamente riconosciuto come validi ai fini dell’insegnamento».
La problematica riguarda anche molti altri titoli che nel corso degli anni hanno subito interpretazioni restrittive o applicazioni non uniformi della normativa e per i quali ora si aprono nuove prospettive di riconoscimento ai fini dell’accesso all’insegnamento.
