
A seguito di appello cautelare, il nostro Studio Legale è riuscito a ottenere una pronuncia favorevole da parte dei Giudici della Settima Sezione del Consiglio di Stato, volta a riformare la precedente ordinanza cautelare del Tar Lazio che rigettava la richiesta di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2021/2022 in quanto non aveva confermato l’interesse.
La nostra ricorrente nel dicembre 2022 presentava istanza cautelare monocratica, la quale veniva accolta disponendo l’immatricolazione al corso di laurea ambito, poiché grazie allo scorrimento della graduatoria ed alla riformulazione del punteggio a seguito dell’impugnazione delle ormai note due domande 10 e 21, superava la prova di resistenza per l’Ateneo scelto.
Tuttavia in sede collegiale il Tar non confermava il precedente decreto poiché la ricorrente non aveva dato la conferma di interesse a permanere in graduatoria e quindi era decaduta dalla stessa, causandone la caducazione dell’ammissione con riserva.
La stessa prontamente impugnava l’ordinanza e adiva il Consiglio di Stato chiedendo la riforma del provvedimento cautelare del Tar al fine di poter continuare gli studi.
Il Consiglio di Stato, accogliendo le doglianze della studentessa ha così statuito “Ritenuto che la ricorrente, al momento della mancata conferma di interesse, non aveva ancora conseguito un punteggio idoneo all’immatricolazione; Ritenuto, tuttavia, che, successivamente, nel novembre 2022, con lo scorrere della graduatoria, la ricorrente ha superato la prova di resistenza per l’Università della Basilicata ed è stata ammessa con riserva dal Ministero con nota U. 0025762, a seguito dell’accoglimento dell’istanza ex art. 56 c.p.a., proposta nel procedimento di primo grado; Ritenuto che l’Ateneo ha già valutato la carriera universitaria pregressa dell’appellante, svolta nel corso di studi in scienze biologiche, riconoscendole 80 crediti formativi universitari e 7 esami; Ritenuto, inoltre, che l’Università ha stabilito di ammettere l’appellante al II anno, in considerazione dell’esistenza di posti liberi per l’immatricolazione; Ritenuto che, in tale particolare situazione, pur permanendo la necessità di approfondire, nel giudizio di merito, la fondatezza della pretesa allo scorrimento della graduatoria fatta valere dal soggetto che non ha confermato il proprio interesse alla permanenza nella graduatoria, nonché la natura (non meramente esecutiva del provvedimento cautelare monocratico adottato dal TAR in primo grado) delle determinazioni con cui è stata disposta l’immatricolazione dell’appellante, sussiste, nondimeno, il presupposto del periculum in mora, necessario per l’accoglimento dell’istanza cautelare, senza pregiudizio per gli interessi pubblici;”