Illegittimo nella parte in cui “consente l’iscrizione ad anni successivi al primo, senza previo superamento della prova di ammissione, “esclusivamente” a chi provenga dai medesimi corsi di laurea magistrale, per trasferimento da “altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria”, senza considerare che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti – rispetto a quelli previsti nel piano di studio di Medicina e Chirurgia – si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in Facoltà diverse”.
Si torna a parlare dell’annosa questione dell’immatricolazione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia con la prima sentenza di merito sul tema da parte del T.A.R. Lazio che, sulla scia del precedente del Tar Molise, si è spinto, nel caso di specie, sino all’annullamento dei criteri di accesso. I giudici di Via Flaminia, accolgono il ricorso presentato dallo Studio degli Avv. Michele Bonetti e Santi Delia e chiariscono che il test di accesso non è più l’unico mezzo per ottenere l’ammissione a Medicina.
Ad occupare il Tribunale Amministrativo, il caso di uno Studente che, seppure in possesso di crediti utili al passaggio ad anni successivi al primo, si vedeva negata non solo l’immatricolazione ma anche la mera valutazione della carriera. Tale condotta ostativa, da parte dell’Amministrazione, veniva giustificata, contra jus, dal fatto che lo studente non aveva superato il test di medicina somministrato per l’accesso al primo anno.
Il Collegio, tuttavia, confermando quanto già espresso nella fase cautelare, ha accolto le difese dello Studio, argomentando che, in presenza di un soggetto che, comunque, provi a dimostrare il possesso di requisiti di crediti universitari astrattamente sufficiente all’ammissione ad anni successivi, il diritto alla mera valutazione di tale carriera non può essere impedito dall’esistenza del test e delle previsioni del Decreto Ministeriale che regola le prove di accesso.
Per la prima volta nella storia del contenzioso, difatti, il TAR ha annullato il Decreto Ministeriale che annualmente regola l’accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura e le Professioni sanitarie, nella parte in cui “consente l’iscrizione ad anni successivi al primo, senza previo superamento della prova di ammissione, “esclusivamente” a chi provenga dai medesimi corsi di laurea magistrale, per trasferimento da “altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria”, senza considerare che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti – rispetto a quelli previsti nel piano di studio di Medicina e Chirurgia – si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in Facoltà diverse.
Il Decreto Ministeriale, difatti, svuota di significato un percorso universitario (nella specie la frequenza del secondo anno del corso di laurea in Biotecnologie oltre ad alcuni corsi liberi di Medicina) che, già di per sé, dovrebbe indicare se uno studente “abbia già dimostrato le proprie attitudini in un corso di laurea affine, emergendo in caso contrario profili di incostituzionalità e di contrasto della norma con il diritto comunitario”. Il sopracitato test, infatti e secondo il T.A.R., “costituisce requisito di ammissione, ma nonanche abilitazione a titolo ulteriore, indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia”.
Riconoscendo, dunque, la validità delle difese sostenute dagli Avvocati Bonetti e delia, il Tribunale Amministrativo ha, inoltre, precisato come “non si pone, conclusivamente, alcun problema di ‘elusione’ del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse, rispettose delle capacità formative delle Università e delle regole dalle medesime dettate per assicurare la più ampia possibile attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito”.
Sulla base di tali principi saranno le singole Università che dovranno valutare le istanze degli studenti volti all’ammissione ad anni successivi al primo senza poter opporre agli stessi il previo superamento del test ammettendoli, o meno, in ipotesi di tale positiva disamina e di posti vacanti per quel determinato anno.