
"L’eccessiva sinteticità del giudizio finale lo rende privo di un sufficiente impianto motivazionale che consenta di conoscere il percorso valutativo seguito dalla Commissione e, pertanto, non conforme né al dettato normativo".
Altra vittoria dello studio legale Bonetti e Delia in materia di abilitazioni ASN per i professori universitari.
Il ricorrente impugnava il provvedimento di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione espresso dalla Commissione giudicatrice perché troppo sintetico e non sufficientemente motivato; la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, infatti, deve attenersi ai criteri posti come limiti dalla legge alla discrezionalità della Commissione.
Il D.M. 7 giugno 2016 n.120 fissa, infatti, i parametri che consentono l’accertamento della sussistenza della piena maturità scientifica o della mera maturità, a seconda che si aneli all’introduzione nella prima o nella seconda fascia.
Nel nostro caso la Commissione nel valutare le pubblicazioni del candidato non aveva tenuto in debito conto tutti i parametri fissati: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi e, nonostante il candidato disponesse di più dei titoli necessari ai fini della procedura superando i valori-soglia della produzione scientifica, come dalla stessa Commissione riconosciuto, il giudizio era negativo limitandosi laconicamente ad affermare che “la produzione del candidato fosse caratterizzata da un’utilizzazione generica e a volte inadeguata di concetti (…), affermazioni generalizzanti non sempre supportate dalle fonti (…) e da una mancanza di approfondimenti originali con una produzione scientifica discontinua”.
Il TAR, abbracciando la tesi dell’Avvocato Michele Bonetti, ha ritenuto che “l’eccessiva sinteticità del giudizio finale lo rende privo di un sufficiente impianto motivazionale che consenta di conoscere il percorso valutativo seguito dalla Commissione, privo inoltre di qualsiasi riferimento ai criteri per la valutazione delle pubblicazioni dell’art. 4 del D.M. n. 120 del 2016, rendendo i giudizi Collegiali ed individuali, non conformi né al dettato normativo né alla giurisprudenza costante in materia di ASN. La sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016”.
Il ricorso, pertanto, è stato accolto e la domanda presentata dal ricorrente per l’abilitazione dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione, in una diversa composizione, con l’osservanza dei rilievi del TAR.
La decisione del T.A.R. è assai interessante anche con riguardo agli obblighi conformativi in capo alla nuova Commissione. Quest’ultima, difatti, non potrà rivalutare, in maniera negativa, le scelte della precedente Commissione che, sui titoli, aveva già rassegnato apprezzamento positivo imponendo, dunque, un esame solo sugli elementi valutati negativamente.