L’interessato lamentava inizialmente l’esclusione dal concorso per “il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” a causa di una pregressa malattia dalla quale era guarito prima che si sottoponesse agli accertamenti psico-fisici previsti dal concorso de quo.
La Commissione medica fondava l’esclusione del candidato sull’art. 582, lettera G. punto 1, del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90 in maniera acritica senza neanche chiedere ulteriore documentazione medica al candidato o l’effettuazione di altri esami specialistici per verificarne la reale idoneità.
Il TAR Lazio dapprima con decreto monocratico, successivamente confermato con ordinanza, consentiva al ricorrente di proseguire l’iter concorsuale e sostenere dunque anche i colloqui finali per la valutazione psicologica che lo stesso superava con successo. Successivamente veniva disposta verificazione sulle condizioni fisiche del ricorrente.
Il TAR Lazio, infine, con sentenza n. 2425/2024 del 08/02/2024 accoglieva tutte le doglianze del ricorrente annullando gli atti impugnati ivi compresa la graduatoria finale di merito.
Nella richiamata sentenza si legge: “Il ricorrente denuncia l’illegittimità del predetto provvedimento, nonché della graduatoria impugnata con motivi aggiunti per illegittimità derivata, in quanto viziati da eccesso di potere ed illogicità nonché travisamento di fatto da parte dell’Amministrazione, che avrebbe fondato le proprie decisioni sull’erroneo presupposto della persistenza della patologia tumorale, la quale, di contro, non risulterebbe all’attualità sussistente. Tali censure sono meritevoli di accoglimento. L’articolo 582, comma 1, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, indica, tra le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, le “Neoplasie” (lett. g), nell’ambito delle quali annovera “i tumori maligni” (punto 1). Le medesime previsioni sono riprodotte alla lettera G, punto 1, della direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Secondo il consolidato orientamento della Sezione, che il Collegio ritiene di condividere, le suddette previsioni devono essere interpretate nel senso di qualificare come causa di non idoneità al servizio militare esclusivamente le patologie oncologiche in atto, tale non potendo ritenersi la situazione di c.d. followup alla quale, a seguito della completa eradicazione del tumore deve sottoporsi per un certo tempo la persona precedentemente affetta da tale patologia. La condizione di follow-up non può, infatti, essere identificata con lo stato patologico tumorale, poiché essa consiste soltanto in una serie cadenzata di controlli periodici, per un determinato arco temporale, ai quali devono essere sottoposti tutti i pazienti che abbiano sofferto di patologie oncologiche al solo fine di rilevare tempestivamente eventuali recidive. La remissione completa della malattia, nella quale versano quanti siano soggetti soltanto a controlli periodici nell’ambito del c.d. follow-up, non può quindi essere equiparata a una situazione di malattia quiescente, in assenza di segni atti a dimostrare in alcun modo la persistenza della malattia oncologica. […] Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, la ratio dell’art. 582 reg. ord. mil. e della relativa direttiva tecnica è quella di accertare l’idoneità attuale della persona valutata allo svolgimento del servizio militare. Conseguentemente, il giudizio di non idoneità ivi previsto richiede il riscontro di una imperfezione o infermità in atto e avente carattere irreversibile e non può invece conseguire all’accertamento di una mera situazione di possibile recidiva, durante un limitato arco di tempo, di una patologia allo stato non presente. È stata ritenuta, pertanto, del tutto estranea alla ratio delle medesime previsioni l’espressione di un giudizio di non idoneità sulla base di una mera valutazione prognostica circa le possibilità che un candidato, attualmente perfettamente sano abbia in futuro a riammalarsi”.
Il Collegio condivide dunque l’interpretazione della normativa prospettata dallo Studio Legale sin dall’inizio; la patologia causa di esclusione deve avere i requisiti dell’attualità e quindi deve persistere nel momento in cui si effettua la selezione, a nulla rilevando eventuali patologie pregresse.