Gli atti con cui il Ministero dell’Istruzione ha disposto la cancellazione dei docenti, sebbene assunti di ruolo con riserva, da tutte le graduatorie, sono illegittimi.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 124 pubblicata in data odierna dal TAR del Lazio che, in accoglimento del ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, ha sospeso gli atti ministeriali.
La vicenda riguarda centinaia di insegnanti che, inseriti in GAE in forza di ricorsi ancora non definiti, sono stati costretti a stipulare un contratto a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che, secondo il M.I., al superamento dell’anno di prova sarebbero dovuti essere cancellati da tutte le graduatorie, anche concorsuali.
L’illegittima previsione, introdotta con una mera nota di precisazioni del novellato l’art. 399, comma 3 bis del T.U., aveva “aggiunto” alla pletora dei docenti soggetti a decadenza in forza di un rapporto di lavoro stabile e inalterabile, l’ulteriore categoria degli “insegnanti di ruolo con riserva” la cui posizione è ben lontana dalla “stabilità” cui si riferisce la ratio del Legislatore.
Lo stesso TAR del Lazio, nel motivare l’accoglimento del ricorso, ha “ritenuto che tali docenti, assunti con contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola risolutiva espressa, siano titolari di una posizione “precaria” e, in quanto tale, non sovrapponibile de plano a quella di coloro che siano stati immessi in ruolo senza riserva”.
“Si tratta di una pronuncia di grande importanza che, sospendendo la nota del Dott. Filippo Serra datata 11 agosto 2020, risolve la grave situazione in cui versavano i nostri assistiti” commenta l’Avv. Michele Bonetti dello Studio Legale Bonetti&Delia “il Ministero, difatti, da un lato apponeva ai contratti clausole risolutive, anticamera di duri licenziamenti, e dall’altro impediva ai medesimi insegnanti di ambire alla stabilità professionale tramite la cancellazione anche dalle graduatorie dei concorsi a cui avevano regolarmente partecipato”.